Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14083 del 21/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3657-2020 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA ARCAI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ORISTANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. R.G. 376/2019 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata l’08/07 /2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Oristano, accolto l’appello del Comune di Oristano, in riforma della sentenza del Giudice di pace, rigettò l’opposizione avanzata da F.E. avverso il verbale elevato nei di lui confronti dalla Polizia locale, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 7 C.d.S., commi 1-15, per avere il medesimo sostato la propria autovettura in zona a pagamento oltre il tempo consentito; considerato che l’unico motivo sul qual si fonda il ricorso del F., rimasta intimata la controparte, con il quale viene denunziata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, in relazione all’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f), art. 15 C.d.S., secondo periodo, assumendosi che la sentenza aveva errato per non avere tenuto conto del fatto che, sulla base dell’art. 7 citato, il Comune di Oristano aveva determinato il lasso di tempo sottoposto a pagamento (0,5 Euro) in trenta minuti e poichè, nel caso in esame, la sosta esuberante la tariffa pagata era inferiore ai trenta minuti, non andava applicata la sanzione, è manifestamente privo di fondamento, avendo questa Corte chiarito che la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 7 C.d.S., comma 15, trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata”, introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell’offerta di sosta (Sez. 2, n. 16258, 3/8/2016, Rv. 641006).

CONSIDERATO

che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

che, pertanto, essendo l’Amministrazione rimasta intimata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza esservi luogo a regolamento delle spese;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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