Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.14118 del 24/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 18065/2016 R.G. proposto da:

IRISBUS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Adriano Raffaelli, e Paolo Todaro, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Due Macelli n. 47.

– ricorrente –

contro

AMT – AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI DI CATANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Buda, con domicilio eletto in Roma, alla Via Trionfale n. 7032, presso l’avv. Giorgio Franciosa.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 723/2016, depositata in data 3.5.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

RITENUTO

che:

la questione concernente la possibilità – per l’espromittente di avvalersi della clausola compromissoria stipulata dall’espromesso e dall’espromissario, sollevata con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, abbia carattere nomofilattico e che, in mancanza di precedenti pronunce di questa Corte, sussista l’opportunità della trattazione del giudizio in pubblica udienza.

PQM

rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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