Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.14145 del 24/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 22420/2016 R.G. proposto da:

G.S., E L.R.M.T., rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Barzoni, e Claudio Mazzoni, con domicilio eletto in Roma, alla Via Taro n. 35.

– ricorrenti –

contro

G.U., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Tizzi, con domicilio in Viadana, Via L. Grossi n. 27.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 885/2015, pubblicata in data 11.8.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 8.4.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

RITENUTO

che:

– le censure sollevate dal ricorso, riguardo alla necessità che, nei contratti formali a carattere oneroso, i contraenti le parti debbano stabilire per iscritto anche l’ammontare del corrispettivo e al rilievo che assume, a tale effetto, la dichiarazione scritta attestante l’avvenuto versamento del prezzo, esigano la trattazione in pubblica udienza, data la portata nomofilattica delle questioni sollevate e tenuto conto degli orientamenti fin qui emersi nella giurisprudenza di questa Corte.

PQM

rimette alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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