Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.14170 del 24/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13506-2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PADOVA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4573/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 4573/2019, depositata il 23/10/2019, ha respinto l’impugnazione proposta da M.M., cittadino del Bangladesh, avverso la decisione del Tribunale che, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie;

– in particolare, i giudici d’appello, all’esito di udienza di comparizione delle parti, hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per difficoltà economiche) non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. a) e b), con riguardo a rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c), il Paese d’origine non risultava interessato da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata (come risultava dai Report del sito *****, *****, e di altri organismi internazionali, 20162017-2018); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero (avendo conservato in Bangladesh tutta la sua famiglia e non risultando fondato il rischio in caso di rimpatrio di privazione dei diritti umani) o situazioni di significativo inserimento nel territorio italiano;

– avverso la suddetta sentenza, non notificata, M.M. propone ricorso per cassazione, notificato l’11/5/2020, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione);

– il ricorrente lamenta, con unico motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo relativo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, quale la necessità di lasciare il Paese d’origine avendo contratto un debito e non essendo in grado di restituirlo, essendosi gli usurai impossessati della sua casa, ed il positivo inserimento in Italia dove lavora sin dal 2016, con contratto a tempo parziale e con uno stipendio mensile di Euro 600,00, sia la motivazione apparente, illogica o contraddittoria.

RITENUTO

che:

– questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 28316/2020, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, affinchè questa si pronunci su questione di massima di particolare importanza “avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”;

-la questione appare rilevare anche nel presente giudizio, avendo il ricorrente proprio lamentato di essere ormai così radicato in Italia (ove egli, arrivato nel 2015, lavora dal 2016 come operaio di secondo livello con contratto individuale di lavoro a tempo parziale, percependo un compenso di Euro 600,00 al mese) che un suo rientro forzoso in Bangladesh (Paese da cui è dovuto fuggire per le condizioni di assoluta povertà in cui viveva, aggravata dai debiti contratti) lo esporrebbe ad una condizione di vulnerabilità meritevole di tutela con la chiesta protezione per ragioni umanitarie, con conseguente opportunità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia la causa a N. R., in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione posta con ordinanza interlocutoria n. 28316/2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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