Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.14175 del 24/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2111-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.L., B.P., TE.NI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4503/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 23901/20, hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di stabilire se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1 gennaio 1983; nonchè se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa di conseguenza anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1 gennaio 1983;

– ritenuto che l’esito di tale questione pregiudiziale incida sul presente giudizio, e sia doveroso pertanto attendere l’esito della pronuncia della Corte di Lussemburgo.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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