Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.14176 del 24/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 38010-2019 proposto da:

EUROPROTECT FRANCE SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI ANDREA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT FACTORING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato GRASSIA RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato FORMARO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza14889/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza 31 maggio 2019 n. 14889 questa corte ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Europrotect France SA nei confronti di Unicredit Factoring s.p.a., avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 28 settembre 2017 n. 4111.

La citata ordinanza ritenne il ricorso improcedibile sul presupposto che la società ricorrente, pur dando atto che la sentenza impugnata le era stata notificata il 9 ottobre 2017, aveva depositato una copia del provvedimento impugnato priva della relata di notificazione, in violazione della prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Di tale ordinanza la Europrotect SA ha chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Ha resistito con controricorso la Unicredit Factoring s.p.a..

RITENUTO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che l’ordinanza 14889/19 sia incorsa in un errore materiale ed oggettivo, per non essersi avveduta che la copia della sentenza impugnata, e l’allegata relazione di notificazione alla Europrotect, erano in atti, in quanto depositati dalla Unicredit Factoring S.p.A. Sicchè, affermando che il suddetto documento non era presente negli atti di causa, il collegio giudicante orse in una mera svista.

2. Il ricorso è dunque ammissibile, in quanto denuncia un tipico errore percettivo, e va rinviato alla pubblica udienza, ex art. 391-bis c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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