Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14183 del 24/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27377/2017 proposto da:

UNICOOP TIRRENO COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PAOLO SCHEMBRI;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1782/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2017 R.G.N. 4569/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza depositata il 22 maggio 2017 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava sussistente fra C.C. e la società Cooperativa Unicoop Tirreno un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 13/7/2009 ed accertava il diritto all’inquadramento nel 5 livello c.c.n.l. di settore; ordinava alla società di riammettere in servizio il lavoratore e la condannava al pagamento di un’indennità risarcitoria nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Avverso detta pronuncia la società soccombente propone ricorso per – cassazione articolato su quattro motivi, cui resiste l’intimato con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

risulta che le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, sottoscritto in sede sindacale il 9 ottobre 2018, come desumibile dall’atto di rinuncia sottoscritto dai procuratori delle parti;

detto accordo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione, essendo emerso che le parti non hanno null’altro reciprocamente a pretendere;

– in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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