Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1423 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19356/2019 proposto da:

E.A., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PESARO URBINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3104/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/12/2018;

1187 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da E.K.A. la sentenza n. 3104/2018 della Corte di Appello di Ancona con ricorso fondato su due motivi.

La P.A. intimata non si è costituita.

Va riepilogato, in breve, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Ancona la declaratoria di illegittimità del decreto del Prefetto di Pesaro-Urbino n. 37782/2017 nella parte in cui veniva disposto l’obbligo, a carico della ricorrente stessa, di rimborso della somma di Euro 2655,74, dovuta in restituzione per i costi sostenuti in ordine alle misure, indebitamente usufruite, a sostegno della accoglienza poi revocata D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 23, comma 1, lett. d).

La domanda veniva respinta dall’adito Tribunale con ordinanza del 6/2/2018, impugnata innanzi alla Corte distrettuale e dalla stessa rigettata.

Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona, per quanto oggi rileva, evidenziava che l’odierna ricorrente godeva – fra l’altro – di idonea retribuzione, che rendeva in ogni caso del tutto non gravabili a carico dello Stato gli oneri di mantenimento della ricorrente medesima (la quale, peraltro, non dormiva nel centro di accoglienza ove sarebbe stata ospitata e non partecipava ad alcuna attività volta all’orientamento ed alla integrazione come dalla dichiarazione della stessa Cooperativa interessata “Il Labirinto”).

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Nell’approssimarsi dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4), in quanto, secondo parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe “omesso di fornire adeguata motivazione circa “l’accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”.

La censura è svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., del quale si citano – contestualmente – i nn. 3), 4) e 5).

Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso, così come proposto, si espone alla censura dell’inammissibilità.

Infatti il canone della specificità del ricorso per cassazione prescrive la necessità di evitare la promiscua deduzione di vizi eterogenei e di varia natura (ex plurimis: Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443 e, da ultimo, Ord. 23 ottiobre 2018, n. 26874).

In ogni caso il motivo evita di confrontarsi con la ratio della motivazione del provvedimento impugnato che ha svolto l’accertamento.

La decisione gravata ha provveduto pure a verificare che la ricorrente era beneficiaria indebita del trattamento di rifugiata erogato dalla cooperativa Labirinto.

Infine deve rimarcarsi che la compiuta valutazione in fatto svolta dai Giudici del merito non abilita parte ricorrente a pretendere una revisione – in questa sede non ammissibile – del ragionamento decisorio svolto nel giudizio di merito.

Il motivo è, quindi, globalmente inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4), in quanto, secondo parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe “omesso di fornire adeguata motivazione circa l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto in fase amministrativa previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 10 bis.

La censura è svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., del quale si citano – contestualmente – i nn. 3), 4) e 5).

La doglianza, proposta con la promiscua prospettazione di eterogenei i vizi, si rivela – per gli stessi motivi ed alla stregua del citato principio giurisprudenziale innanzi già accennati sub 1.- inammissibile.

3.- Il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile.

4.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio non avendo svolto la parte intimata difese.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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