LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23591/2019 proposto da:
H.H., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. 3060/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 02/07/2019;
1339 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata da H.H., cittadino *****, il decreto emesso dal Tribunale di Bologna n. cronol. 3060/2019.
Il ricorso è fondato su un motivo e non è resistito con controricorso.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato o dalle diverse forme di protezione internazionale.
La Commissione rigettava l’istanza.
L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.
Quest’ultimo respingeva il ricorso col citato provvedimento in relazione al quale è stata adita questa Corte.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
CONSIDERATO
che:
1.- Con i motivo del ricorso si censura l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
La svolta censura è, nella sostanza, improntata sulla generica pretesa che, nella fattispecie “occorre(va) sempre spiegare la non veridicità fatti narrati”.
Emerge, quindi, il carattere del tutto meritale e, quindi, non ammissibile della censura svolta.
Il preteso difetto motivazionale, proposto in modo del tutto generico ed apodittico, non può ritenersi sussistente.
In mancanza, infatti, dell’allegazione di un preciso e decisivo fatto storico o dato testuale o documento, non è più sindacabile un preteso mero difetto di carenza motivazionale (ex plurimis: Cass. S.U. n. 8053/2014).
Il motivo è, quindi, non ammissibile.
2.- Il ricorso, conseguentemente, va rigettato.
3.- Nulla deve disporsi quanto alle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte;
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021