LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23609/2019 proposto da:
I.O., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1010/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/03/2019;
1341 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata da I.O., cittadino *****, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna n. 1010/2019.
Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve è tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato delle diverse forme di protezione internazionale.
La Commissione rigettava l’istanza.
L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna, che – a sua volta – rigettava il ricorso.
Parte ricorrente impugnava, quindi, il provvedimento di rigetto del Tribunale di Bologna.
L’adita Corte di Appello respingeva il gravame con la succitata sentenza in relazione al quale è stata adita questa Corte.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente specifica nel ricorso che presta acquiescenza al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato insistendo per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.
CONSIDERATO
che:
1- Con il primo motivo del ricorso si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9.
Con il motivo si lamenta, nella sostanza, un mancato esercizio – da parte dell’Autorità Giurisdizionale giudicante – dei noti doveri ad essa incombenti di cooperazione istruttoria.
L’adita Corte di Appello non avrebbe, secondo parte ricorrente, attivato i compiti officiosi di tale cooperazione, compiti allo, stesso, incombenti.
L’assunto è del tutto errato ed il motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata emerge il compiuto espletamento dei suddetti doveri.
La Corte ha provveduto, anche al di là di quanto già rilevato dal primo Giudice, a verificare l’insussistenza delle condizione di legge per il riconoscimento della richiesta protezione internazionale con precipuo riguardo alla zona di provenienza (Benin City nell’Edo State, zona meridionale della Nigeria) del richiedente.
Sono stati tenuti presenti i report UNHCR ed anche “il recente report pubblicato sul sito della Farnesina “*****” aggiornato al 31.01.2019".
Il motivo deve, quindi, essere respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il motivo è infondato.
Non risponde al vero, anche alla stregua di quanto sub 1, già evidenziato, che nella sentenza impugnata vi sarebbe (come afferma erroneamente parte ricorrente) assoluta genericità e contraddittorietà.
Neppure risulta essersi verificata una pretesa elusione (da parte del Giudice del merito e secondo i parametri di cui a Cass. n. 11312/2019) di dare spiegazioni in ordine a quanto deciso.
In motivo qui esaminato va, dunque, respinto, 3.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
4.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio, attesa la mancata resistenza della parte intimata.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte;
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021