LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28364/2018 R.G. proposto da:
TECNO-ASPIR SAS DI F.F. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COSTA, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE BOSIO;
– ricorrente –
contro
L.D., per legge domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA CARENA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3209/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/06/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.
CONSIDERATO
che:
la Tecno-Aspir s.a.s. di F.F. e C. ricorre, con atto articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza del 19/06/2018 del Tribunale di Torino, notificata il 26/07/2018, con cui è stata rigettata la sua opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il precetto ed il pignoramento notificati da L.D., per essere stata ritenuta sanata la pur sussistente nullità della notifica del primo e qualificate non proponibili in quella sede le contestazioni sul quantum;
l’intimato resiste con controricorso: e, per l’adunanza camerale del 04/05/2021, la ricorrente comunica di avere proposto ricorso – indicato come iscritto al n. 5419/21 r.g. di questa Corte – avverso la sentenza (n. 4708/20) del Tribunale di Torino sull’impugnazione per revocazione della sentenza n. 3209/18 di quello stesso Ufficio, oggetto del presente ricorso;
ora, i ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poichè sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. ord. 30/10/2018, n. 27717; Cass. 12/04/2018, n. 9067; Cass. ord. 09/02/2018, n. 3184; Cass. 29/11/2016, n. 24283; Cass. 05/08/2016, n. 16435; Cass. 22/05/2015, n. 10534);
risulta quindi necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine di rendere possibile la trattazione del presente ricorso in unico contesto, al fine dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. 5419/21 r.g. di questa Corte.
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione del presente ricorso in unico contesto, al fine dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. 5419/21 r.g. di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021