LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23109/2019 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 51, presso lo studio dell’avvocato VALERLO SANTAGATA, rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE GRENCI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata da R.A., cittadino *****, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna n. 612/2019.
Il ricorso è fondato su cinque motivi e non è resistito con controricorso.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato o delle diverse forme di protezione internazionale.
La Commissione rigettava l’istanza.
L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.
Quest’ultimo, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Ministero dell’Interno interponeva appello avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza.
L’adita Corte di Appello di Bologna, con la sentenza oggetto del ricorso in esame, rigettava, anche sotto il profilo della tutela umanitaria, l’istanza dell’odierno ricorrente.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
CONSIDERATO
che:
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione dell’art. 111 Cost. e per carenza di motivazione logica.
Il motivo non può essere accolto.
La censura svolta paventa una “carenza motivazionale”: tale tipo di doglianza non è scrutinabile sotto il profilo della insufficienza o mera contradditorietà della motivazione.
Quest’ultima o c’è o è del tutto insussistente e solo quando risulta (il che non è nella fattispecie) del tutto apparente o comportante un insanabile contrasto logico è ammissibilmente ricorribile innanzi a questa Corte.
Al riguardo non può che ribadirsi l’univoco, consolidato e qui condiviso orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal l’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ” (Cass. Sez. U., Sentenza 7 aprile 2014, n. 8053) Nella concreta ipotesi in esame parte ricorrente censura, invero, solo e apprezzamento svolto (correttamente) dal Giudice del merito, tendendo ad una revisione del ragionamento decisorio non più esperibile col ricorso per cassazione.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione dell’art. 111 Cost. e per motivazione carente.
Il motivo, riproponendo – nella sostanza – censura analoga a quella innanzi già esposta, va dichiarato anch’esso inammissibile, alla stregua di quanto si è avuto modo di affermare prima.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (situazione oggettiva del Paese di origine).
Il motivo è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata ha provveduto all’esame della “attuale situazione sociopolitica del Pakistan” a mezzo della recenti informazioni EASO.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (condizione sociale e lavorativa del ricorrente).
Anche tale motivo è infondato e va respinto in ragione della effettivamente svolta (corretta) valutazione operata dalla Corte distrettuale in ordine alla inesistenza “in capo al richiedente protezione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
Il motivo è, perciò, respinto.
5.- Con. il quinto motivo si deduce il vizio di “omessa motivazione della condanna alle spese dell’appello”.
Il motivo è del tutto infondato e va rigettato in quanto la suddetta condanna conseguiva alla soccombenza dell’odierno ricorrente -appellato al cospetto dell’accoglimento del gravame interposto dall’appellante Amministrazione – odierna parte intimata.
6.- Il ricorso va, quindi e nel suo complesso, rigettato.
7.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio, attesa la mancata resistenza della parte intimata.
8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte;
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021