LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18094/2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio dell’avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MANGIAPANE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT. G.A., (ora Centro Analisi G. s.r.l.), rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1387/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. Con atto di citazione del 15 gennaio 2007 l’Azienda sanitaria locale 1 di Agrigento proponeva opposizione avverso il Decreto n. 195 del 2006 con cui il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, le aveva ingiunto il pagamento di Euro 6.409,82 in favore del Laboratorio di analisi cliniche Dott. G.A., quale corrispettivo per prestazioni specialistiche c.d. extra budget. Il Tribunale, con sentenza n. 19/2010, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.
2. La sentenza era impugnata dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 21 settembre 2015, n. 1387, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.
Resiste con controricorso il Centro analisi cliniche G. s.r.l., anzitutto eccependo la nullità/inesistenza della notificazione del ricorso perchè effettuata al “Laboratorio di analisi cliniche Dott. G.A., oggi Centro analisi cliniche G. s.r.l.” in assenza di trasformazione della ditta individuale G.A. in Centro analisi cliniche G. s.r.l., con conseguente difetto della propria legittimazione passiva, e la nullità della procura speciale conferita dalla ricorrente per mancanza della data.
Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
I. Preliminarmente va affermata la validità della notificazione, da intendersi effettuata, in assenza di trasformazione della ditta individuale, al Laboratorio di analisi cliniche Dott. G.A., valendo come mero errore materiale l’indicazione del Centro analisi cliniche G. s.r.l.. Quanto alla procura, rilasciata su foglio separato senza indicazione della data del conferimento, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui “nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso” (così, ex multis, Cass. 34259/2019).
II. Il ricorso è articolato in due motivi (vi è pure l’indicazione di un terzo motivo, che non contiene però censure nei confronti della sentenza impugnata, ma unicamente la richiesta a questa Corte di decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2).
a) Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., con riferimento alle clausole 5 e 6 della convenzione stipulata tra le parti, clausole che incorporano testualmente del Decreto Assessoriale Sanità 21 dicembre 2005, artt. 5 e 6 e violazione e falsa applicazione del Decreto Assessoriale Sanità 21 dicembre 2005, artt. 4, 5 e 6”: il giudice d’appello, come già il giudice di primo grado, nell’interpretare l’art. 5 della convenzione stipulata tra le parti ha violato il canone dell’interpretazione letterale di cui all’art. 1362 c.c.; quando è stato depositato il ricorso per ingiunzione il credito non era infatti ancora venuto in esistenza, così che il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato nullo per difetto delle condizioni di ammissibilità, il che ha effetto e rilevanza ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria e di riflesso anche per quelle del giudizio di opposizione.
b) Il secondo motivo contesta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., in relazione agli artt. 4, 5 e 6 della convenzione stipulata tra le parti riproduttivi del Decreto Assessoriale Sanità 21 dicembre 2005, artt. 4, 5 e 6”: l’interpretazione della convenzione posta in essere dal giudice d’appello si porrebbe in violazione pure del canone dell’interpretazione sistematica di cui all’art. 1363 c.c..
I motivi non possono essere accolti. Come precisa il giudice d’appello, la ricorrente con l’opposizione non ha contestato la sussistenza del credito, ma unicamente che al momento del deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c., il credito non fosse ancora liquido, dato che “il calcolo per applicare la percentuale di abbattimento non poteva essere fatto mensilmente, ma solo alla fine dell’anno”. Al riguardo va anzitutto rilevato che, “posto che l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore, (..) l’opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l’opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione” (così Cass. 6421/2003).
La ricorrente sottolinea come la mancanza delle condizioni di ammissibilità al momento della emissione del decreto ingiuntivo assume rilievo ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria (e di riflesso anche per quelle del giudizio di opposizione). Va però precisato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sè, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite; nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all’esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite” (Cass. 2217/2007, v. anche Cass. 7354/1997).
In ogni caso, l’interpretazione del giudice d’appello, che ha ritenuto sussistente la certezza del credito al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione, risponde ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.. Come ha affermato questa Corte in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, “l’interpretazione delle clausole della convenzione operata dalla Corte territoriale non si espone ad alcuna critica di illogicità e rende le previsioni negoziali coerenti tra di loro. In particolare, è sufficiente rilevare che la liquidazione avviene mensilmente secondo il criterio dell’art. 5; quando l’ultima rendicontazione porta ad uno sforamento del budget complessivo annuale, la liquidazione, sempre nei termini indicati dall’art. 5, soffre della prevista decurtazione. Al contrario, è la lettura proposta dalla ricorrente a non rispondere ai canoni legali di ermeneutica, perchè prospetta, senza necessità alcuna, una sostanziale vanificazione della portata dell’art. 5” (Cass. 21659/2018).
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda Sanitaria ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avvocato Davide Lo Giudice, che si è dichiarato antistatario.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda Sanitaria ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021
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