Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14353 del 25/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31182-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legi;

– ricorrente –

contro

B.E., B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1813/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti B.E. e B.G. avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva modificato il classamento di un’unità immobiliare di loro proprietà, sita in *****, microzona *****, elevando la classe di appartenenza dalla 6 all’8 e rideterminando la rendita catastale da Euro 3.216,44 ad Euro 4.351,41; secondo la CTR, la motivazione dell’impugnato avviso era del tutto carente, con conseguente violazione dei principi richiamati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249 del 2017.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero, difformemente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del territorio aveva adeguatamente indicato i presupposti normativi ed amministrativi che lo avevano giustificato (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; le delibere comunali con le quali il Comune di ***** aveva chiesto di procedere alla revisione parziale del classamento degli immobili ubicati, fra gli altri, nella microzona *****); sulla base degli elementi anzidetti, era da ritenere legittima la rideterminazione della classe catastale fatta dall’Agenzia del territorio, avendo essa riscontrato che, nella microzona comunale, nella quale era ubicata l’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti (microzona *****), il rapporto fra il valore medio di mercato individuato ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI si fosse significativamente discostato, in misura superiore alla soglia del 35%, dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; e la motivazione dell’avviso impugnato era da ritenere adeguata, in quanto, unitamente al nuovo classamento ed alla nuova rendita catastale attribuita all’immobile, erano stati indicati i presupposti giuridici e fattuali dell’accertamento.

che gli intimati non si sono costituiti;

che l’Agenzia delle entrate ha altresì depositato memoria di replica;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato con sufficiente precisione il contenuto motivazionale minimo, indispensabile per rendere conforme a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali del Comune di Roma, richiedendosi una rigorosa motivazione dell’atto di revisione del classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie, di un mutamento di rendita, conseguente ad un’elevazione della classe di unità immobiliari private ubicate in microzone comunali, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona e le caratteristiche proprie di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);

che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto pertanto esplicitare le ragioni che avevano indotto l’amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo ai presupposti normativi (D.P.R. n. 138 del 1998; della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; provvedimento dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; Delib. del Consiglio comunale di *****, n. 5 del 2010), idonei unicamente a giustificare l’avvio della procedura di revisione del classamento; l’avviso di accertamento avrebbe dovuto cioè indicare in modo dettagliato, riferito a ciascun edificio, quali erano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che avevano riqualificato l’area, essendo da ritenere inidoneo il richiamo ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalle situazioni concrete;

che quanto sopra ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017, la quale, pur avendo rigettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha tuttavia fissato i precisi criteri, la cui osservanza consente di ritenere legittimo il peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con il citato L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335, (legge finanziaria del 2005); la Corte Costituzionale ha invero esplicitamente affermato la necessità di una motivazione rigorosa, tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificavano il provvedimento; occorre pertanto tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare; dei caratteri propri del fabbricato nel quale essa è inserita e della microzona di appartenenza, in quanto solo da una specifica valutazione di tali elementi poteva conseguire un più elevato classamento delle singole unità immobiliari, ubicate in ciascuna microzona (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);

che, con specifico riferimento all’elevazione della classe dell’immobile di proprietà dei contribuenti, sito nel Comune di *****, microzona *****, che ha formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva quindi un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sulla diversa attribuzione di classe delle unità immobiliare in questione, in modo da consentire ai contribuenti di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo il provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerate, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone in cui è stato suddiviso il Comune di Roma, nonchè al relative scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento; sarebbe stato al contrario necessario specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati erano stati ricavati ed elaborati, con riferimento all’unità immobiliare in questione, tali da giustificare la più elevata classe ad essa attribuita (cfr., in termini, Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);

che la CTR ha in definitiva applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;

che nessuna determinazione va adottata in ordine alle spese di giudizio, per non essersi gli intimati costituiti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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