LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34819/2019 proposto da:
C.N., + ALTRI OMESSI, difesi dall’avv. Ennio Cerio;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, *****;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di Bologna i ricorrenti come sopra identificati proponevano opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la loro richiesta di condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento promosso il 22 gennaio 2006 dinanzi il Tar Lazio, per chiedere, quali dipendenti pubblici, il riconoscimento della rivalutazione degli interessi su somme liquidate, definitosi con decreto di perenzione depositato il 6 febbraio 2018.
2. La Corte d’Appello con decreto del 14/05/2019, confermava il decreto opposto, ritenendo infondata l’opposizione.
In particolare, rilevava la Corte d’Appello che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, come introdotto dalla L. n. 208 del 2015, doveva ritenersi applicabile a tutte le controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge. Questa, infatti, aveva previsto delle disposizioni transitorie – in particolare l’art. 6 – che non faceva riferimento all’art. 2 che, dunque, doveva ritenersi applicabile.
Ciò premesso gli opponenti non avevano fornito alcuna prova che potesse ritenersi idonea a superare la presunzione (posta dalla suddetta norma) di insussistenza del pregiudizio apprezzabile ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’equa riparazione.
Dall’esame del ricorso introduttivo emergeva, infatti, che i ricorrenti avevano rivendicato il diritto agli interessi e alla rivalutazione su somme tardivamente percepite per effetto di inquadramenti definitivi avvenuti ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 4. La decorrenza di tale diritto sarebbe iniziata per tutti alla data dell’8 novembre 1988 e le somme capitali per il ritardato inquadramento erano state corrisposte il 23 gennaio 1990. Pertanto, pur non figurando nell’atto l’indicazione del capitale pagato e il ritardo nella quantificazione delle somme pretese, era lecito rappresentarsi che ciascun ricorrente avrebbe potuto conseguire da un’ipotetica pronuncia favorevole di merito un importo pressochè irrisorio, il che spiegava il disinteresse mostrato alla prosecuzione della causa. Quanto poi all’istanza di fissazione dell’udienza di discussione doveva osservarsi che non poteva escludersi il carattere strumentale dato che alla fine i ricorrenti erano incorsi, per loro disinteresse, nella dichiarazione di perenzione.
3. I suddetti ricorrenti come sopra identificati hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo di ricorso.
4. Il ministero dell’Economia e Finanze è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa ed erronea applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nonchè violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in quanto la Corte d’Appello di Roma con il decreto impugnato ha ritenuto di non riconoscere l’equa riparazione in applicazione dell’art. 2, comma 2 sexies, secondo su cui si presume insussistente il pregiudizio della ragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di perenzione del ricorso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 10 del 2010). Si propone, inoltre, questione di legittimità costituzionale della citata norma per violazione dell’art. 6 e 13 CEDU.
In sintesi, la Corte d’Appello avrebbe fatto erronea applicazione della norma sopra indicata. in quanto nel giudizio sono state prodotte, al fine di dimostrare la sussistenza del pregiudizio, le istanze di sollecito per la fissazione dell’udienza. Pertanto, solo l’eccessivo protrarsi nel tempo ha fatto sì che, al momento della richiesta da parte del Tar di confermare l’interesse alla decisione, considerato che il contenzioso aveva ad oggetto interessi economici di non rilevante importanza, i ricorrenti hanno abbandonato il giudizio. L’interesse, dunque, sarebbe venuto meno anche a causa del tempo trascorso prima della fissazione dell’udienza.
Pertanto, le istanze di prelievo costituiscono una valida prova contraria alla presunzione di disinteresse alla definizione del giudizio e l’affermazione della Corte d’Appello si porrebbe in evidente violazione dell’art. 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’art. 13 CEDU.
La norma andrebbe interpretata secondo una lettura convenzionalmente orientata, in caso contrario, si dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale per l’evidente contrasto con le norme della convenzione indicate e dunque con l’art. 117 Cost..
2. L’unico motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’Appello ha correttamente fatto applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, in quanto la domanda di equa riparazione è stata proposta dai ricorrenti in data successiva all’entrata in vigore della modifica normativa con la quale è stata introdotta la presunzione iuris tantum di insussistenza del danno nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte (Sez. 2, Sent. n. 25323 del 2019).
Peraltro, anche prima dell’introduzione del citato art. 2, comma 2 sexies, questa Corte aveva affermato che: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in applicazione dell’art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, si deve tenere conto della soglia minima di gravità, al di sotto della quale il pregiudizio non è indennizzabile, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicchè restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sè non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi” (Sez. 2, Sent. n. 26497 del 2019).
Nella specie la Corte d’Appello, con giudizio non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato, ha ritenuto applicabile la presunzione di insussistenza del danno per l’irrisorietà della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto che aveva ad oggetto la richiesta di applicazione degli interessi su somme già liquidate dall’amministrazione e per la natura delle parti che erano dipendenti statali.
I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova atta a superare la suddetta presunzione di insussistenza del danno, e tale prova contraria non può consistere nella istanza di fissazione dell’udienza, attenendo quest’ultima all’interesse alla definizione del processo e non al pregiudizio derivante dalla sua irragionevole durata per la rilevanza della posta in gioco.
Allo stesso modo deve ritenersi irrilevante oltre che manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, sia perchè la giurisprudenza di legittimità era giunta alla medesima soluzione di insussistenza del pregiudizio in casi analoghi ancor prima dell’approvazione della norma in esame, sia perchè il principio è conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritto dell’Uomo, non potendosi ravvisare, dunque, alcun vulnus all’art. 117 Cost., comma 1 e agli interposti parametri convenzionali.
3. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, essendo il Ministero dell’Economia e Finanze rimasto intimato.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021