LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6888/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.R. s.r.l., in persona del l.r.p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 70/01/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’1 febbraio 2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso la P.R. s.r.l., per la cassazione della sentenza n. 70/01/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’1 febbraio 2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiore Irpef, Irap, Iva ed altro, per l’anno di imposta 2004, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.t.p. di Rieti;
la società P.R. s.r.l. aveva fatto ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi ed aveva disconosciuto costi non inerenti o non di competenza;
la C.t.p. di Rieti, in parziale accoglimento del ricorso, confermava le riprese a tassazione relative ai costi disconosciuti, ma riduceva i maggiori ricavi accertati, riconoscendo ulteriori costi nella misura del 40%;
l’Ufficio proponeva appello avverso la decisione di primo grado, deducendo che non potevano riconoscersi costi privi di idoneo supporto probatorio, e la C.t.r. lo rigettava, ritenendo che l’accertamento induttivo dei ricavi comportasse il riconoscimento forfettario dei costi necessari alla produzione dei ricavi stessi;
secondo i giudici di appello, la dimostrazione degli elementi positivi e negativi del reddito richiedeva le stesse modalità di prova; differentemente argomentando si assoggetterebbe a tassazione il reddito lordo, con violazione del principio costituzionale della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.;
a seguito del ricorso, la società contribuente è rimasta intimata;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 7 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione su di un punto decisivo e controverso (e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
il motivo è fondato e va accolto;
preliminarmente, va rilevato che nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva al 10 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;
è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;
nel caso di specie, l’Ufficio aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, contestando la natura dell’accertamento, di tipo analitico induttivo e non induttivo “puro”, con la conseguente necessità di una puntuale prova da parte della società contribuente dei costi deducibili;
la C.t.r., nel riportare per acquisito ed incontestato che l’accertamento in oggetto abbia natura induttiva, con la conseguenza di poter dedurre dai maggiori ricavi una percentuale forfettaria di costi, non indica in alcun modo su quali elementi è basato il proprio convincimento, omettendo il necessario esame di un fatto controverso e decisivo ai fini della deducibilità dei costi stessi;
questa Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017);
dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice di appello ha ritenuto legittima la ricostruzione dei ricavi operata dall’Agenzia delle entrate, richiamando genericamente i presupposti dell’accertamento induttivo, senza calare il proprio ragionamento nella specificità della fattispecie esaminata e limitandosi ad affermare apoditticamente che dalla natura induttiva dell’accertamento conseguirebbe la necessità di riconoscere forfettariamente costi deducibili;
ciò a fronte dell’atto di appello, con cui l’Ufficio precisava che tutti i rilievi, singolarmente indicati con la riproduzione testuale integrale dell’avviso di accertamento, erano derivati da riscontri contabili precisi e dettagliati ed i ricavi accertati erano emersi dal raffronto tra la contabilità della società contribuente e quella di alcune società clienti, acquisiti mediante questionari e verifiche dirette;
pertanto il ricorso va accolto;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame ed anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021