LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7276/2014 R.G. proposto da:
D.C.D., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Fedele, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza dei Navigatori n. 11, presso il Dott. Cosmo Barbato;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., e Ministero dell’economia e finanze, in persona del ministro p.t.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 213/34/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 9 aprile 2013, depositata il 25 settembre 2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
D.C.D. ricorre con un unico articolato motivo avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 213/34/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 9 aprile 2013, depositata il 25 settembre 2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiore Irpef, addizionale regionale e comunale, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi, per l’anno di imposta 2005, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, riducendo del 25% i maggiori ricavi accertati e confermando la sentenza della C.t.p. di Napoli sulla deducibilità dei costi recuperati a tassazione;
la C.t.r., dopo aver rilevato che la ricostruzione dei maggiori ricavi appare fondata sulla “dinamica dei principali acquisti di beni impiegati nella produzione dei servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera”, ha ridotto i ricavi accertati per la considerazione che, secondo canoni di esperienza, le pietanze non risultano facilmente dosabili, soprattutto in occasione di banchetti, per i quali si tende a definire contrattualmente un plafond di ospiti, a prescindere dal concreto numero dei coperti serviti;
inoltre, ai fini della rideterminazione dei ricavi, i giudici di appello hanno ritenuto di dover tener conto delle osservazioni della contribuente sul numero di lenzuola lavate in relazione alle camere servite;
la C.t.r. ha infine affermato la deducibilità dei costi recuperati a tassazione, in quanto le fatture erano riferibili a materiali edili utilizzati ed a spese di manutenzione su beni di terzi, necessari ai fini del mantenimento conservativo della struttura;
a seguito del ricorso l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle finanze sono rimasti intimati;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 7 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione degli intimati e della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso a mezzo posta;
come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. nn. 3337/2017, 26108/2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;
ne consegue che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354);
pertanto la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta – non la mera nullità ma – la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione: da ciò discende l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio quando – come nel caso in esame – manca la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass. 29.3.1995 n. 3764; id. 18.7.2003 n. 11257; id. 10.2.2005 n. 2722 con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. 24.7.2007 n. 16354);
nella specie la ricorrente non ha allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, nè ha dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018);
il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile;
nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021