Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1442 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7391/2014 R.G. proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Adele Citterio e Simonetta De Sanctis Mangelli ed elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, in via Tommaso Salvini n. 55;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 14 gennaio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

R.G. ricorre con tre motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 105/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 14 gennaio 2014 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiore Irpef ed addizionale regionale per l’anno di imposta 2007, ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Lecco;

la C.t.r., dopo aver rilevato la violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte dei giudici di prime cure, riteneva che, in tema di accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, la disponibilità dei beni indicativi di capacità contributiva, individuati con il D.M. 10 settembre 1992, e il D.M. 19 novembre 1992, costituisse una presunzione legale, che dispensava l’Ufficio da qualunque ulteriore prova;

ne conseguiva, secondo il giudice di appello, la legittimità dell’accertamento fondato sui predetti indici, anche in assenza dell’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, non prevedendo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione vigente all’epoca, che gli elementi oggetto di accertamento fossero previamente contestati al contribuente;

la C.t.r., per completezza, precisava che l’obbligo del contraddittorio preventivo in tema di accertamento sintetico era stato introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 212, che ha modificato al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, il paragrafo 7, con la precisazione che la modifica non trova applicazione per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la dichiarazione non era ancora scaduto al 31/5/2010;

per gli accertamenti precedenti (tra i quali quello oggetto di causa), l’Ufficio aveva, quindi, la mera facoltà, e non l’obbligo, di instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere l’avviso di accertamento;

la C.t.r, inoltre, osservava che il contribuente non aveva fornito la prova che, relativamente al reddito dichiarato nel 2007, godeva di altri redditi tassati alla fonte o esenti, o che disponeva di risparmi tali, da consentirgli la disponibilità necessaria a mantenere il possesso dei beni indice di capacità reddituale;

infine, secondo la C.t.r., il giudice di primo grado, pur in assenza di una motivazione specifica, aveva correttamente compensato le spese del giudizio, attesa la reciproca soccombenza delle parti, come previsto dall’art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile dal 4 luglio 2009;

a seguito del ricorso l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorrente ha depositato memoria;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 7 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

il ricorrente deduce che, la C.t.r., nonostante abbia ritenuto che il giudice di primo grado abbia pronunciato ultra petita, non abbia conseguenzialmente annullato l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’omessa e contraddittoria pronuncia su punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.;

con il terzo motivo, il ricorrente si duole della ingiusta condanna alle spese di lite;

i motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili e vanno rigettati;

in particolare, con riferimento al primo motivo, i giudici di appello, dopo aver rilevato la diversità tra quanto richiesto dalle parti e quanto statuito dal giudice di prime cure, hanno correttamente esaminato il merito del ricorso, giungendo alla conclusione dell’infondatezza dello stesso;

passando al secondo motivo, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva al 10 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”;

al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito;

nel caso di specie la censura del ricorrente si risolve sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione dei fatti di causa e delle prove esperite, senza che venga evidenziato l’omesso esame di un fatto controverso, principale o secondario, che abbia rilievo decisivo nella controversia in oggetto;

solo in un passaggio, il ricorrente deduce di aver prodotto la prova documentale (genericamente indicata e non meglio chiarita) della provenienza delle disponibilità per l’acquisto dell’autoveicolo dal disinvestimento di risparmi risalenti nel tempo;

la deduzione, oltre ad essere generica, non tiene conto del fatto che l’accertamento, come rilevato dai giudici di appello, è fondato anche sugli oneri di gestione, necessari per l’utilizzo ed il mantenimento del bene;

in realtà, il ricorrente lamenta in maniera specifica solo l’erroneità della motivazione in diritto e la conseguente violazione dell’art. 2729 c.c., per la mancata instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento;

tale carenza, secondo il ricorrente, comporterebbe l’impossibilità di conferire alla presunzione legale il carattere di gravità, precisione e concordanza, con l’ulteriore corollario che si tratterebbe di presunzione semplice, la cui efficacia si determinerebbe in esito al contraddittorio con il contribuente;

sul punto, deve rilevarsi che “in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016);

“in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016, conf. a Cass. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015);

nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento per l’anno d’imposta 2007, in relazione al quale non operai la modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010;

invero, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Class. 22746/2015);

nel caso di specie, quindi, non è ravvisabile l’illegittimità dell’accertamento, in quanto l’attivazione del contraddittorio non era una condizione di legittimità dell’atto;

di conseguenza, risulta infondata anche la doglianza avverso la condanna alle spese del giudizio di appello, che sono state liquidate sulla base del principio della soccombenza;

pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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