Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1445 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 301/2014 R.G. proposto da:

C.P., titolare dell’omonima ditta individuale, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall’avv.to Luigi Rinaldi Ferri, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo Margana, n. 15;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 104/2013 depositata in data 29/07/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 dal Consigliere Rosita d’Angiolella.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno 2006, nei confronti di C.P., esercente attività di vendita all’ingrosso di argenteria e orologi, maggiore reddito d’impresa e quindi maggiore Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Chiavari che accoglieva parzialmente il ricorso.

La sentenza dei primi giudici veniva appellata dal Ca. che deduceva vizi sostanziali e formali dell’avviso e, tra questi, rilevava che l’accertamento era stato notificato prima del decorso del termine di 60 giorni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7. L’Ufficio proponeva appello incidentale chiedendo dichiararsi l’integrale legittimità dell’accertamento.

La Commissione tributaria regionale adita, con sentenza n. 104/2013, depositata in data 29/07/2013, rigettava l’appello principale del contribuente ed accoglieva quello incidentale dell’Ufficio, dichiarando la piena legittimità dell’avviso di accertamento.

C.P. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito, CTR) affidandosi ad un unico motivo. Con esso deduce la nullità dell’avviso di accertamento, in violazione della citata L., art. 12, comma 7, in quanto tale atto sarebbe stato notificato prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

C.P. ha presentato memoria ex art. 380 bis l c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è infondato.

2. Sono due le sentenze rese dalle Sezioni Unite che costituiscono il punto di riferimento da cui muove l’interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

2.1. Con la decisione n. 18184 del 29/07/2013, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, – termine che, secondo interpretazione unanime, decorre dal rilascio al contribuente, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza; ciò in quanto trattasi di termini posti a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione di principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Le Sezioni Unite hanno specificato che il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza del requisito dell’urgenza (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013, Rv. 627474).

2.2. Con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015, le Sezioni Unite, hanno fornito un’ulteriore interpretazione delle norme in parola per i cd. controlli cd. “a tavolino”, stabilendo che: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 248823 del 09/12/2015, Rv. 637605-01). Tale decisione ha, altresì, affermato la necessità di operare, per i tributi armonizzati la cosiddetta “prova di resistenza” ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, nel senso che l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purchè il contribuente abbia assolto all’onere di denunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre per quelli “non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, che sussiste solo per l’ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

3. A fronte di tale quadro di riferimento e dell’interpretazione datane dalla Suprema Corte, se ne ricava che le garanzie procedimentali di cui alle disposizioni richiamate trovano applicazione solo rispetto al processo verbale di constatazione redatto a chiusura di operazioni di verifica condotte dagli organi dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, mentre il termine dilatorio non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’Iva, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza, n. 27420 del 29/10/2018, Rv. 651436-01; Sez. 6-5, Ordinanza, n. 20036 del 27/07/2018, Rv. 650362-01; Sez. 6 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016, Rv. 639865-01).

Nel caso in esame, la CTR ha rilevato come il contribuente avesse partecipato “attivamente” alla fase del contraddittorio endoprocedimentale e, sebbene l’accertamento impugnato riguardasse anche l’Iva (tributo cd. armonizzato), il contribuente, per l’Iva contestata, non si è doluto della mancanza di contraddittorio, nè, tanto meno, ha assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604-01).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio si pongono a carico del ricorrente e si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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