Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14507 del 26/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18359-2020 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA MURA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. n. 1688/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 05/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

A.F., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Cagliari che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo per avere il tribunale mancato di esprimersi compiutamente sulla grave situazione sociopolitica, che affligge il popolo biafrano, avendo fatto riferimento alla sola situazione degli stati a nord della Nigeria, anzichè (anche) a quelli situati a sud-est;

col secondo motivo denunzia la nullità della decisione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., non essendovi cenno in motivazione al conflitto che da anni lacera le popolazioni biafrane, nonostante l’avvenuta prospettazione della relativa condizione di violenza indiscriminata posta in essere dal governo nigeriano;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati per connessione, è inammissibile poichè attraverso le menzionate censure mira a sovvertire il giudizio di merito;

III. – innanzi tutto il tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente a proposito delle possibili ritorsioni per l’avvenuta partecipazione a manifestazioni politiche, e in proposito il provvedimento non è stato neppure censurato;

IV. – dopodichè il tribunale ha escluso che nella zona di provenienza del ricorrente fosse in atto una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato; nel formulare tale giudizio ha riferito le risultanze delle più aggiornate COI, in base alle quali il pur esistente stato di tensione tra il governo e i gruppi indipendentisti non può essere ricondotto al concetto di conflitto armato rilevante ai fini della protezione sussidiaria;

si tratta di una valutazione di merito, motivata e insindacabile in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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