LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende.
– ricorrente –
contro
D.S.O. in persona del legale rappresentante pro tempore.
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 222/09/12 della Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno, depositata il 31 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2020 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.
RILEVATO
che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte della D.S.O. s.r.l. di due avvisi di accertamento, con i quali, a seguito di indagini bancarie, ne era stato rettificato il reddito, ai fini dell’Irap e dell’Iva delle annualità 2003 e 2004, la Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno (d’ora in poi, per brevità, C.T.R), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado di annullamento degli atti impositivi.
In particolare, il Giudice di appello ribadiva l’infondatezza della pretesa tributaria per essere gli accertamenti basati anche su conti correnti bancari personali di soggetti diversi dalla Società, senza che l’Amministrazione finanziaria, sulla quale incombeva il relativo onere, ai sensi dell’art. 2698 c.c., avesse fornito la prova che le operazioni effettuate da tali soggetti fossero da riferire alla Società. Secondo la C.T.R., infatti, la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 sì riferiva al soggetto nei cui confronti viene operato l’accertamento e non ad altri estranei.
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate.
La Società non ha svolto attività difensiva.
Considerato
che:
1.con l’unico motivo di ricorso -rubricato: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 – omesso esame di fatti controversi e decisivi (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) – l’Agenzia delle entrate deduce l’errore in diritto commesso dalla C.T.R. laddove aveva escluso che potessero essere valutati i conti correnti personali di altri soggetti, invocando l’onere probatorio dell’Ufficio in relazione alla loro riferibilità all’accertato, omettendo di valutare fatti, rilevanti e pacifici in causa, che tale riferibilità, indicavano.
1.1 La censura è fondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.,Sez. 5, n. 8112 del 22/04/2016; id n. 15003 del 16/06/2017, n. 30098 del 21/11/2018, n. 20748 del 01/08/2019) “in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorchè risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa”.
1.2.Tali principi sono stati disattesi dal Giudice di appello il quale ha, al contrario, ritenuto che la presunzione di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 operasse solo nei confronti della Società laddove, di contro e peraltro, l’Ufficio aveva allegato in atti tutta una serie di fatti decisivi (la compagine sociale e l’amministrazione riferibile a un unico ristretto gruppo familiare, la movimentazione del conto personale intestato ai soci, coniugi D.S., con importi rilevanti poi fatti confluire sul conto della Società, ed altri meglio specificati in ricorso) che, ove esaminati, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
2.In conclusione, quindi, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione, perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi e fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania-sezione staccata di Salerno cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021