Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1452 del 25/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 9 presso lo studio dell’Avv. Michele Pontecorvo che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Francesco Cannizzaro, per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 110/07/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 11 luglio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

si legge, nella sentenza impugnata, che M.R. impugnò l’avviso, con il quale era stato accertato, per l’anno 2004, il reddito della REI s.a.s. (all’epoca di M.R. e C.) di G.A.A., deducendone l’infondatezza e chiedendone l’annullamento, premettendo la sua legittimazione in quanto legale rappresentante della Società all’epoca interessata dall’accertamento.

La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettò il ricorso, rilevando che l’avviso di accertamento nei confronti della Società era divenuto definitivo per mancata impugnazione e che in ogni caso la contestazione, nel merito della pretesa tributaria, era infondata.

La decisione, appellata da M.R., è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria Regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale ha, in primo luogo, ribadito la declaratoria di inammissibilità del ricorso, siccome proposto da persona priva di legittimazione; nel merito, poi, il Giudice di appello ribadiva l’infondatezza del ricorso atteso che il fondamento dell’accertamento (la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi) era fatto incontestato.

Avverso la sentenza M.R. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale, il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il ricorso trova soluzione, con assorbimento dei motivi, su questione rilevabile d’ufficio.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

Ne consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con travolgimento delle relative sentenze, e il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

Atteso il rilievo ufficioso le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472