LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di S. Spirito n. 42 presso Gnosis Forense s.r.l. e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Michele Di Fiore.
– ricorrente –
contro
S.P., AGENZIA delle ENTRATE, COMUNE di CASERTA e COMUNE di POZZUOLI
– intimati –
per la cassazione della sentenza n. 11385/44/16 della Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione di Napoli, depositata il 15 dicembre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
S.P., con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, impugnò estratto di ruolo relativo a ventuno cartelle di pagamento.
La Commissione tributaria di prima istanza dichiarò il difetto di giurisdizione per le pretese impositive relative a contributi previdenziali e, nel resto, rigettò il ricorso, accertando che le cartelle erano state regolarmente notificate.
La decisione, appellata dal contribuente, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale ha ritenuto che le cartelle non fossero state ritualmente notificate.
Avverso la sentenza Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi.
S.P., l’Agenzia delle entrate, il Comune di Caserta e il Comune di Pozzuoli, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 110 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la C.T.R. aveva annullato le cartelle di pagamento per difetto di notificazione mentre tale vizio che non determina la nullità della cartella, e non aveva, neanche, pronunciato sulla prescrizione della pretesa impositiva genericamente eccepita dal contribuente.
1.1 La C.T.R., nel passo motivazionale oggetto di censura, ha annullato le tredici cartelle impugnate sulla base della seguente argomentazione: per le cartelle di cui dal n. 1 al n. 8, e poi ancora per le cartelle n. 10 e 17 risulta allegato solo l’estratto di ruolo e mancano le relate di notifica, in merito dalla cartella n. 11 alla cartella n. 18 la notifica è avvenuta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e), ritenuta non valida perchè non emerge con chiarezza se il messo abbia eseguito le ricerche nel Comune del domicilio fiscale prima di utilizzare il tipo di notificazione meno garantista.
1.2 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 8374 del 2015; n. 2203 del 2018; n. 21071 del 24/08/2018) “in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto”.
Sulla scia di tale orientamento si è, specificamente, statuito che “in materia tributaria, le condizioni di validità dell’atto impositivo, quali prescritte dalle relative norme, vanno tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione. Pertanto, l’irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sè, in vizio dell’avviso di accertamento (v. Cass.n. 10079 del 21/04/2017).
1.3 Nel caso in esame la C.T.R. si è limitata a statuire l’annullamento delle cartelle per difetto della notificazione senza compiere alcuna valutazione sull’eventuale eccezione di decadenza o di prescrizione sollevata dal contribuente (neppure indicata, peraltro, in sentenza) con violazione delle norme invocate.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 116 c.p.c. laddove la C.T.R. aveva affermato che l’Agente della riscossione si era limitato a produrre gli estratti di ruolo, senza le relate di notificazione, di tre cartelle, con evidente travisamento della prova, dato che tali relate erano state ritualmente versate in atti.
2.1 La censura è fondata. Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia. Ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (v. Cass. n. 3796 del 14/02/2020; n. 1163 del 21/01/2020).
2.2 Nel caso in esame, dagli atti prodotti in giudizio (e riprodotti, in ossequio al principio di autosufficienza, in seno al ricorso) emerge, con evidenza che il Giudice di merito abbia del tutto travisato l’informazione probatoria emergente dagli atti ritualmente acquisiti in ordine al punto decisivo della controversia, costituito dalla rituale notificazione delle cartelle impugnate.
3 Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito, affinchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania-Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021