LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24894/2018 proposto da:
***** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Riccardo Rampioni, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Maria Assunta Luciano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott. M.A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 63, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Maria Fargione, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Andrea Dedoni, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Nuoro, P.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 346/2018 della Corte d’appello di Cagliari, pubblicata il 25/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/9/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 6/2018, deliberata in data 23 marzo 2018 e pubblicata il successivo 28 marzo 2018, dichiarava il fallimento di ***** s.r.l. su istanza di P.S..
2. A seguito del reclamo presentato dalla compagine debitrice la Corte d’appello di Cagliari, fra l’altro, riteneva che la desistenza del creditore istante, riportante la data del 24 marzo 2018 e depositata presso la cancelleria del Tribunale di Nuoro il 10 aprile 2018, non risultasse utile per la revoca della dichiarazione di fallimento, essendo a tal fine necessaria l’acquisizione della prova che non sussistessero i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento del suo avvio.
Nel caso in esame invece – secondo la Corte distrettuale – l’avvenuta redazione dell’atto in data anteriore alla pubblicazione di fallimento non era opponibile a terzi e per di più l’atto di desistenza era stato portato all’esame del collegio giudicante quando lo stesso si era già spogliato della decisione sull’istanza presentata dal creditore istante.
3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 25 luglio 2018, ha proposto ricorso ***** s.r.l. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il fallimento di ***** s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate.
L’intimato P.S. non ha svolto difese.
La procedura controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 6, 15, 16 e 18, artt. 99 e 100 c.p.c., artt. 113 e 2704 c.c.: la Corte d’appello, pur accertando, quale elemento fattuale della fattispecie, che la redazione della desistenza era intervenuta in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza di fallimento e che la stessa era stata prodotta unitamente al reclamo, avrebbe erroneamente ritenuto che tali circostanze non consentissero di procedere alla dichiarazione di fallimento.
In questo modo il collegio del reclamo – a dire del ricorrente avrebbe fatto erroneo riferimento alla disciplina dell’art. 2704 c.c., relativa agli atti negoziali, rispetto a un atto processuale di rinuncia all’azione per il quale era dirimente verificare in sede di impugnazione soltanto se la sua redazione fosse avvenuta prima della pubblicazione della sentenza.
Il collegio del reclamo non avrebbe così provveduto alla revoca della declaratoria di fallimento malgrado la desistenza del creditore istante intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo, avesse provocato il venir meno della legittimazione del creditore istante.
La Corte distrettuale avrebbe perciò applicato – conclude il ricorrente – il disposto della L. Fall., art. 6, alla fattispecie concreta in modo non corrispondente all’interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’atto di rinuncia può essere depositato per la prima volta in sede di reclamo e impone la revoca della dichiarazione di fallimento ove lo stesso sia stato predisposto in epoca anteriore alla pubblicazione della stessa.
5. Il motivo non è fondato.
5.1 L’istanza di fallimento non è una condizione dell’azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, ma costituisce un’azione autonoma (introdotta dal creditore o dal P.M.) che, quale presupposto legittimante l’apertura della procedura, deve sussistere al momento della pronuncia della dichiarazione di fallimento e rispetto a quel frangente deve essere verificata anche nel successivo corso del procedimento di impugnazione.
Di conseguenza la desistenza dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione del fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso (Cass. 7817/2017, Cass. 8980/2016, Cass. 21478/2013): questa dichiarazione infatti, una volta pronunciata, produce effetti erga omnes, la persistenza dei quali non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento.
5.2 La giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass. 16122/2019) ha operato una distinzione tra una desistenza dovuta al pagamento del creditore istante, idonea a comportare, sempre che sia avvenuta prima della sentenza di fallimento, la revoca della declaratoria di fallimento, e una desistenza non accompagnata da alcuna estinzione del debito.
In questo secondo caso la desistenza è un atto di rinuncia all’istanza di fallimento e ha natura meramente processuale.
Una simile desistenza, in ragione della sua peculiare natura, è un atto rivolto al giudice e da ostendere allo stesso, al pari della domanda iniziale, perchè questo lo valorizzi nel contesto procedimentale in cui è formato.
Ne consegue che la rinunzia non può produrre effetto ove non sia presentata al giudice che ne deve tenere conto ai fini della decisione e per questo motivo è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento nel caso in cui sia prodotta soltanto in sede di reclamo.
5.3 La desistenza conseguente all’estinzione dell’obbligazione influisce invece sulla legittimazione del creditore istante e, ove il pagamento risulti avvenuto – sulla base di documentazione con i crismi della data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., ovvero di prove di altra natura addotte dalle parti – in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ben può essere rappresentata anche al collegio del reclamo al fine di dimostrare il venir meno della legittimazione del creditore istante già al momento della pronuncia di insolvenza.
5.4 Il motivo in esame lamenta la mancata valorizzazione di una desistenza di questo secondo tipo (al cui interno il creditore istante dava atto dell’intervenuta definizione della pendenza e dichiarava di non aver più nulla a pretendere dalla controparte), che poteva sì essere rappresentata anche solo al collegio del reclamo ma che necessitava, quale atto negoziale, di aver data certa ex art. 2704 c.c., per poter risultare utile ai fini della revoca della dichiarazione di fallimento.
L’omessa dimostrazione della data certa di redazione dell’atto di desistenza impediva, quindi, alla Corte di merito di valorizzare il documento prodotto soltanto in sede di reclamo al fine di ritenere insussistente la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento.
6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
PQM
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della procedura controricorrente in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% e in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 4.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021
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