Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14614 del 26/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9845/2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Porto Recanati (MC), Via Biagetti n. 1 presso l’avv. Alessandro Brandoni, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2057/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

O.C., cittadino della *****, ricorre con unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3 ottobre 2018 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente aveva riferito di essere scappato dalla ***** per le pressioni ricevute dal capo di una setta segreta di omosessuali perchè accettasse di diventare suo partner.

La Corte confermava la valutazione di non credibilità del narrato considerando che, in un paese in cui legge e usi sanzionano la omosessualità, appare improbabile una azione così evidente da parte di un gruppo quale quello indicato e, inoltre, non trova giustificazione la mancata richiesta di protezione alle autorità locali. Escludeva, quindi, sia le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato che per la protezione sussidiaria, non essendovi fondati motivi di rischio in caso di ritorno nel paese, in particolare non risultando rischi di violenza indiscriminata nell’area meridionale in cui risiedeva il richiedente. Inattendibilità e genericità del racconto erano ragioni per escludere anche la protezione umanitaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente decuce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 nonchè il vizio di motivazione. La Corte di appello non ha proceduto alla necessaria valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente nel paese di origine con riferimento alla integrazione raggiunta in Italia.

Manca quindi una valutazione della esistenza di una condizione di vulnerabilità effettiva non essendosi tenuto conto della instabilità sociopolitica del paese di origine in relazione alle concrete condizioni di vita personale e familiare del ricorrente.

Tale motivo è inammissibile.

Dopo una lunghissima esposizione dei fatti di causa ed il richiamo generale delle norme in materia, l’unico punto contestato resta il diniego della protezione umanitaria; il ricorso individua le modalità per procedere alla valutazione della vulnerabilità individuale bilanciando la condizione di integrazione in Italia e la situazione oggettiva in cui si troverebbe il richiedente in caso di rientro ne paese di origine, ma non indica in alcun modo i parametri concreti sui quali tale comparazione andava effettuata, a fronte della motivazione della Corte di appello che, sul punto, rileva che non risulta allegata alcuna condizione rilevante di vulnerabilità personale e che, quindi, non vi era ragione di procedere ad alcun approfondimento istruttorio.

Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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