LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16722/2017 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Corridoni n. 23, presso lo studio dell’avvocato Prastaro Ermanno, rappresentato e difeso dall’avvocato Maran Paolo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Miglianico n. 69/c, presso lo studio dell’avvocato Bartolomeo Elena, rappresentata e difesa dall’avvocato Morachiello Roberto, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2941/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2021 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che chiede che la Corte accolga il ricorso. Conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato in Euro 500 mensili l’assegno divorzile a carico di C.E. ed in favore di V.C..
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.E.. Ha resistito con controricorso V.C.. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.
Le parti hanno formulato istanza congiunta depositata il 20 gennaio 2021 chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere a spese processuali compensate per aver raggiunto un accordo transattivo che ha posto fine ad ogni reciproca pretesa.
Il collegio osserva preliminarmente che alcuna statuizione decisoria sul ricorso può essere assunta su richiesta delle parti, essendo nella loro disponibilità esclusivamente la facoltà di rinunciare alla domanda od agli atti del giudizio.
Nella specie l’istanza congiunta evidenzia la reciproca carenza d’interesse alla conclusione del processo con una decisione suscettibile di passare in giudicato per la definitiva opzione per una soluzione alternativa alla decisione giudiziale. Al riguardo è fermo l’orientamento di questa Corte, come attestato nella pronuncia n. 4714 del 2006, così massimata: “La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall’altro, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che, a fronte dell’avvenuta conclusione fra le parti di una transazione – destinata a sostituirsi alla regolamentazione data dalla sentenza impugnata, che resta quindi travolta – dovesse farsi luogo alla cassazione senza rinvio di tale sentenza, anzichè alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere)”.
Ne consegue che la sentenza impugnata è travolta dalla rilevata carenza d’interesse reciproca e che deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio e compensazione integrale delle spese dell’intero procedimento.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.
Compensa integralmente le spese processuali dell’intero procedimento.
Oscuramento dei dati personali delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021