Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14635 del 26/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24870-2019 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GENTILI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. cronol. 8811/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

1. A.F. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona 2 luglio 2019, n. 8811. Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente a seguito del rigetto, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

2. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 10 settembre 2020 atto di “rinuncia al contenzioso”, con allegata dichiarazione del ricorrente di rinuncia alla protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 34 in relazione alla richiesta di cui al D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 2 chiedendo a questa Corte di dichiarare l’estinzione “del procedimento, con compensazione delle spese di lite”.

L’atto depositato non presenta i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., commi 2 e 3 (è infatti sottoscritto dal solo avvocato, non munito di procura speciale a tale effetto, e non risulta notificate al controricorrente). L’atto non è pertanto idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venire meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (cfr. Cass., sez. un., n. 3876 del 2010).

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, in quanto il controricorso del Ministero, per la sua aspecificità, non essendo neppure chiaramente riferibile alla vicenda in esame, non presenta i requisiti minimi di cui all’art. 370 c.p.c..

Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (v. Cass. n. 31732/ 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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