LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21900-2019 proposto da:
I.L.O., rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA LISO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
nonchè contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA;
– intimati –
avverso il provvedimento n. cronol. 7585/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 07/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, ha rigettato con decreto 7 giugno 2019, n. 7585 il ricorso del ricorrente.
Il ricorrente aveva adito il Tribunale a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b). Si trattava di domanda “reiterata”, essendoci già stato un precedente diniego amministrativo, confermato dal Tribunale dell’Aquila che aveva respinto il ricorso con provvedimento del 31 ottobre 2018.
Avverso la decisione del Tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione I.L.O..
Il Ministero dell’interno si è costituito “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano:
1) il primo “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5” perchè il Tribunale non avrebbe considerato che il ricorrente è scappato dalla ***** “per evitare la morte”, così che aveva diritto al riconoscimento dello status di rifugiato;
2) il secondo “vizio motivazionale, motivazione apparente” per non avere il Tribunale “valutato compiutamente la situazione personale del ricorrente”.
I motivi sono inammissibili in quanto non si relazionano con la ratio decidendi alla base della decisione del Tribunale. Il Tribunale (p. 5 del provvedimento) ha infatti rilevato che “l’istante non ha fornito nuovi elementi per aumentare la probabilità di accoglimento della sua istanza di protezione internazionale, ma ha superficialmente adito il Tribunale rappresentando la medesima storia e allegando un articolo del giornale ***** che lo riguarderebbe e senza comunque fornire valide giustificazioni circa la pregressa incolpevole omissione”. Al riguardo il ricorrente nulla dice (vi è solo un cenno nella esposizione dei fatti di causa all’articolo del giornale, che sarebbe stato rinvenuto on line in un determinato sito).
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero proposto difese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021