Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1464 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8708/2015 proposto da:

Centro Agro Alimentare di Napoli – C.A.A.N., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell’avvocato Perla Fabrizio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.S.A.P. – Consorzio Europeo Servizio Appalti Pubblici, in qualità

di mandatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Consorzio Stabile S.G.M., in qualità di mandante dell’ATI costituita da esso CESAP e dal Consorzio SGM, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Ferrentino Feliciana, giuste procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3601/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3601/2014 del 25.8.2014, ha rigettato l’impugnazione proposta dal Centro Agro Alimentare di Napoli (d’ora in poi C.A.A.N.) avverso il lodo arbitrale reso in data 28.7.2011 con cui il collegio arbitrale, statuendo sulla controversia introdotta nei confronti di quest’ultimo dal Consorzio Europeo Servizio Appalti Pubblici (d’ora in poi C.E.S.A.P), ha condannato il C.A.A.N. al pagamento a favore dell’ATI C.E.S.A.P. Consorzio S.G.M. della somma di Euro 310.821,00 a titolo di danno per la mancata applicazione delle tariffe previste in contratto, Euro 485.909,53 a titolo di danno per i canoni di locazione ridotti, costi per l’assunzione e retribuzioni per 12 lavoratori, etc, Euro 154.755,06 a titolo di danno per investimenti eseguiti in previsione dell’espletamento del Global Service, Euro 390.599,21 per il pregiudizio subito per l’utilizzo di un’organizzazione di personale sovradimensionata rispetto a quella occorrente.

La Corte d’Appello ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione del lodo arbitrale proposti dal C.A.A.N., a norma dell’art. 829, comma 1, n. 5, in relazione all’art. 823, comma 2, n. 1 e per contraddittorietà ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, n. 11. In particolare, è stato osservato che non era nè riscontrabile il dedotto vizio di motivazione, avendo il lodo indicato gli elementi di fatto, le argomentazioni sostenute dalle parti e i motivi di diritto che sorreggono la decisione, nè la lamentata contraddittorietà della motivazione, essendo il lodo medesimo dotato di ampia ed esaustiva motivazione.

Le censure del C.A.A.N., pertanto, si traducevano in una richiesta di inammissibile riesame del merito.

Infine, la Corte d’Appello ha rilevato che, attraverso il vizio di motivazione, il CAAN aveva invocato inammissibilmente la violazione di regole di diritto, consentita solo in presenza di espressa previsione negoziale o per legge, nè era applicabile la L. n. 83 del 2012, art. 48 (che ammette l’impugnativa per violazione delle regole di diritto per i lodi in materia di appalti pubblici) sia ratione temporis, oltre che per la natura privata di CAAN. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.A.A.N. affidandolo a due motivi.

Il C.E.S.A.P. si è costituito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione dallo stesso sollevata di legittima applicazione dell’art. 46 del contratto, che prevedeva la possibilità di risolvere il contratto di appalto con l’ATI CESAP in caso di emissione dell’interdittiva antimafia nei confronti dell’appaltatrice (nel caso di specie, tale interdittiva era stata emessa a carico di quest’ultima dall’UTC di Caserta).

La Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sul punto, incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello, nonostante l’esistenza di una clausola risolutiva espressa per sussistenza di cause interdittive antimafia, non aveva considerato l’operatività di tale norma omettendo di pronunciarsi sull’eccezione formulata.

3. I due motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che il richiamo alla pronuncia menzionata nella memoria della ricorrente (decreto Corte d’Appello di Napoli n. 174/2019 del 17.1.2019) è irrilevante ai fini della decisione della controversia, sia perchè non adeguatamente illustrata, sia perchè con essa si fa riferimento all’acquisto originario di beni (nella specie il pacchetto totalitario delle azioni della resistente) che nessuna incidenza ha sulla difesa in giudizio della stessa.

Venendo, a questo punto, all’esame dei motivi, deve, in primo luogo, evidenziarsi che la Corte d’Appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata dal C.A.A.N., relativa alla legittima applicazione dell’art. 46 del contratto.

In particolare, come emerge dall’esame della pag. 5 della sentenza impugnata, la Corte, nel ricostruire i motivi di impugnazione del lodo arbitrale proposti dal C.A.A.N., ha, in primo luogo, evidenziato che era stata chiesta la declaratoria di nullità del lodo “per evidente mancanza e/o sommarietà di motivazione” e per “illogicità della scarna e lacunosa motivazione ove presente”, a norma dell’art. 829, comma 1, n. 5, in relazione all’art. 823, comma 2, n. 1, e ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, n. 11.

Inoltre, il giudice di merito, dopo aver premesso che “con plurimi motivi, sempre riconducibili al vizio di motivazione, il CAAN sostiene che è erronea e illogica la motivazione del lodo nella parte in cui afferma la responsabilità dell’appaltante per inadempimento contrattuale, senza considerare che, come previsto espressamente dal contratto di appalto (art. 46), nonchè secondo la normativa vigente e il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il C.A.A.N. era obbligato a disporre la risoluzione del contratto in caso di interdittiva antimafia…”, ha affermato (pag. 8 ultimo capoverso e 9) che “i vizi di motivazione del lodo invocati dal C.A.A.N. si risolvono in una richiesta di riesame nel merito del lodo, che non è ammissibile in sede rescindente (v. sub 3). Allegando il difetto di motivazione, l’impugnante fa, in realtà, riferimento alla violazione di regole di diritto, motivo non ammissibile, attesa la norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, dell’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, solo se espressamente pattuite dalle parti o dalla legge (art. 829 c.p.c., comma 3)”.

Dunque, la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata in modo esaustivo sull’eccezione proposta dal C.A.A.N. di applicabilità al caso di specie dell’art. 46 del contratto di appalto, rilevando che non solo i vizi invocati si erano risolti in una richiesta di riesame del merito della controversia, ma che, con il difetto di motivazione, era stata, in realtà, inammissibilmente dedotta la violazione delle regole di diritto, non più ammessa a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006.

Tale motivazione non è stata minimamente censurata dallo stesso ricorrente, che si è limitato, inammisibilmente, a riproporla in questa sede, invocando infondatamente la nullità ex art. 112 c.p.c..

In ogni caso, il ricorrente, nel dedurre la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha dimostrato di non aver comunque colto la ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello.

Inammissibile è, inoltre, la dedotta violazione dell’art. 1456 c.c., proprio perchè, come ben evidenziato dal giudice di merito, non è possibile far valere in sede arbitrale la violazione di regole di diritto, salvo che – e non è il caso di specie – la legge o il contratto lo prevedano espressamente.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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