Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14640 del 26/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27105-2019 proposto da:

R.K., elettivamente domiciliato in Robbiate (LC) via Ferriera n. 1, presso lo studio dell’avv.to MASSIMILIANO VIVENZIO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 31 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da R.K., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal *****, in particolare dalla zona del *****, perchè si era innamorato di una ragazza sciita con la quale aveva deciso di sposarsi (ma le due famiglie di origine erano contrarie al matrimonio per motivi di differenze religiose. Con l’aiuto del cugino aveva pianificato di scappare con la fidanzata ma mentre attendeva al posto prestabilito per la fuga che il cugino arrivasse con la ragazza, aveva sentito degli spari e, in un secondo momento, aveva appreso che sia il cugino che la fidanzata erano morti. Lo zio lo aveva accusato di aver provocato la morte del cugino e la sua famiglia non lo aveva più accolto in casa. La famiglia della fidanzata, inoltre, lo cercava per vendicare la morte della ragazza. Egli non si era rivolto alla polizia perchè la fidanzata apparteneva ad una famiglia sciita importante e conosceva anche un esponente politico e per questo motivo era scappato e aveva paura in caso di rientro di essere ucciso dai familiari della ragazza.

Il Tribunale riteneva non necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, anche perchè la difesa non aveva introdotto ulteriori temi di indagine e allegato fatto nuovi.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto della richiedente, oltre a non essere credibile, non rappresentava alcuna situazione riconducibile ad una persecuzione. Dalle fonti internazionali, infatti, risultava che tra sciiti e sunniti non vi era un conflitto religioso e che erano bene integrati in villaggi anche con matrimoni misti. Non vi era, dunque, il rischio di persecuzione e, in ogni caso, non era desumibile l’attualità del pericolo atteso che con la morte della ragazza la vicenda si era conclusa.

A parere del Tribunale, dunque, la vicenda narrata dal richiedente non era meritevole di tutela sotto il profilo dello status di rifugiato. Nella specie mancavano anche i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non sussistendo il rischio attuale di subire un danno grave, tenuto conto dell’appartenenza ad una minoranza religiosa della famiglia della ragazza e della non attualità del pericolo eventuale.

Infine, con riferimento al rischio derivante dall’essere coinvolto nella violenza derivante da un conflitto armato generalizzato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), secondo il Tribunale, dalle informazioni disponibili non risultava che l’area di provenienza del richiedente fosse interessata da conflitti armati aventi le caratteristiche indicate dalla suddetta norma e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Infine, anche in base alla vicenda narrata, doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione per motivi umanitari.

Il richiedente non aveva allegato alcuna particolare situazione di integrazione, salvo un contratto di lavoro con relative proroghe. Secondo il Tribunale, l’assunzione a tempo indeterminato non comprovava un radicamento in Italia, e tale elemento non poteva essere singolarmente considerato per ritenere integrato il presupposto della vulnerabilità, necessario per ottenere la protezione umanitaria. Quanto al paese di origine i rischi connessi al rimpatrio non erano tali da consentire l’accoglimento della domanda di protezione. Peraltro, a prescindere dalla non credibilità del racconto in ordine al ripudio operato dalla famiglia, tale circostanza non sarebbe stata sufficiente per il riconoscimento della protezione anche tenuto conto che il ricorrente in Italia non aveva una rete familiare di supporto come nel paese di origine. Sicchè anche all’esito della valutazione comparativa non vi erano causa impegnative del rimpatrio.

3. R.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 per omesso esame di fonti aggiornate in relazione alla valutazione della situazione esistente in *****.

A parere del ricorrente il decreto farebbe riferimento a dati relativi al 2015 e 2016 mentre il richiamo al rapporto del 2018 sarebbe del tutto generico con la conseguenza che la domanda di protezione sussidiaria non sarebbe stata valutata sulla base di informazioni generali aggiornate. In particolare, alla fonte del 2018 il giudice avrebbe riservato solo un breve riferimento di conferma della situazione. A parere del ricorrente, tale generico riferimento rappresenterebbe un profilo di violazione dell’onere di cooperazione istruttoria di cui alla norma citata in rubrica. Peraltro, la fonte del 2018 evidenzia una condizione di recrudescenza dei conflitti e un profondo radicamento dell’integralismo islamico. Il giudice avrebbe dovuto accertare se, e in quali limiti, nel paese di origine del richiedente sono in atto fenomeni di potenziale esposizione a rischio.

1.2 Il primo motivo è inammissibile.

In particolare, quanto alla valutazione circa la stabilità del paese di origine, la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti. Il ricorrente, infatti, deduce genericamente la violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo avuto riguardo al paese di provenienza del ricorrente, ma non allega alcuna circostanza che dimostri che il ***** presenti aspetti riconducibili a un conflitto armato interno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Peraltro, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nella specie il ricorrente cita la medesima fonte valutata dal Tribunale e sulla base della quale si è esclusa la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Deve ribadirsi in proposito che: In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018) ma il ricorrente non indica quale sia il fatto oggetto di discussione omesso dal Tribunale. La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al principio di cui all’art. 10 Cost. e alla reiezione della richiesta, subordinata, di riconoscimento della protezione umanitaria.

In sostanza, il ricorrente ripropone la medesima censura circa l’erronea valutazione della situazione del ***** anche ai fini della domanda di protezione umanitaria. Peraltro, nel caso di specie la valutazione del Tribunale si sarebbe limitata solo ed esclusivamente al possibile reinserimento lavorativo nel paese di origine senza considerare l’incidenza di condizioni di pericolo tali da limitare il libero esercizio dei diritti del richiedente asilo. E ciò anche sull’erronea valutazione delle fonti.

2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

Il diniego della domanda di protezione umanitaria è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di integrazione da cui derivare una sua particolare vulnerabilità in caso di rientro forzoso. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa, richiamando nuovamente la pericolosità del *****.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva del Ministero il cui controricorso non ha i requisiti minimi di ammissibilità.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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