LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2032/2015 proposto da:
Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.le Europa n. 190, presso lo studio dell’avvocato Corbi Daniela, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marrari Concetta, Zuccarino Luigi Giacomo Tommaso, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.D. e Figli Snc, elettivamente domiciliato in Roma, Via Franco Sacchetti n. 125, presso lo studio dell’avvocato Stillitani Giuseppina, rappresentata e difesa dall’avvocato Amenduni Ascanio, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1252/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 08/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato Di Ieso Pasquale, con delega orale Avvocato Corbi, che ha chiesto si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato Amenduni Ascanio che ha chiesto si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. – P.D. e figli S.n.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Poste Italiane S.p.a. e ne ha chiesto condanna al pagamento della somma di Euro 568.465,01, con accessori e spese.
A fondamento della domanda la società attrice ha sostenuto:
-) era risultata assegnataria della gestione del servizio relativo alla casa-albergo di proprietà dell’Istituto Postelegrafonico situata in *****, per complessivi 510 posti-letto;
-) era creditrice della somma oggetto della domanda quale differenza tra l’importo mensile dovuto, in ragione di Lire 440.000 a posto-letto, e quello effettivamente corrisposto, in ragione di Lire 330.000 a posto-letto, in relazione al periodo dal 4 gennaio 2001 al 15 ottobre 2004;
-) il corrispettivo di Lire 440.000 a posto-letto, in luogo di quello precedentemente convenuto nella minor somma indicata, risultava da un’offerta formalizzata da essa P.D. e figli S.n.c. con missiva del 26 giugno 1998, cui era seguita missiva dell’11 agosto 1998 a mezzo della quale Poste Italiane S.p.A. aveva comunicato l’assegnazione della gestione del servizio.
2. – Poste Italiane S.p.A. ha resistito alla domanda e sostenuto che tra le parti non si era formato alcun accordo in relazione al corrispettivo per posto-letto preteso da P.D. e figli S.n.c., sicchè a quest’ultima, già assegnataria della gestione del servizio detto in forza di un contratto di appalto dell’U aprile 1995, avente durata fino al 31 dicembre 1997, e che aveva continuato ad operare pur dopo quella data in regime di prorogatio, era dovuto esclusivamente il corrispettivo convenuto nel contratto di appalto, per l’importo, integralmente corrisposto, di Lire 330.000 mensili a posto-letto.
3. – Accolta la domanda in primo grado, Poste Italiane S.p.A. ha proposto appello, nel contraddittorio con l’originaria attrice, che la Corte di appello di Bari, con sentenza dell’8 agosto 2014, ha respinto, accogliendo viceversa l’appello incidentale in punto di spese spiegato da P.D. e figli S.n.c..
Per quanto rileva la Corte territoriale ha osservato:
-) nessun rilievo poteva ascriversi alla circostanza che, nella lettera dell’11 agosto 1998 proveniente da Poste Italiane S.p.A., l’indicazione del nominativo dalla persona fisica che risultava aver operato per la società, tale Dott. M., con l’indicazione del ruolo ricoperto, risultasse sbarrata, essendo prassi comune nell’organizzazione di una persona giuridica che la persona fisica firmataria di un atto contenente il nominativo, sbarrato, di una diversa persona fisica, agisse a sua volta in vece e con le stesse funzioni di colui il cui nome era prestampato sul documento;
-) la lettera era stata inviata ad altri soggetti e non era verosimile che gli ulteriori destinatari non avessero notato la gravissima irregolarità sussistente, se davvero un soggetto non qualificato si fosse arrogato le funzioni del Dott. M.;
-) doveva in ogni caso farsi applicazione dei principi in tema di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole;
-) se era pur vero che Poste Italiane S.p.A., nell’invito a formulare l’offerta, si era riservata il diritto di non dare inizio alla gara, ovvero di non dare corso all’assegnazione eventualmente compiuta, era altrettanto vero che ciò avrebbe richiesto una comunicazione della decisione a tutti gli offerenti, comunicazione che non vi era stata;
-) neppure rilevava una successiva missiva di P.D. e figli S.n.c. con la quale era stata richiesta la stipulazione del contratto, dovendosi ritenere che la richiesta fosse diretta ad una semplice ripetizione formale del contratto già concluso attraverso lo scambio dei consensi mediante le due lettere in precedenza menzionate.
4. – Per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per due mezzi. P.D. e figli S.n.c. ha resistito con controricorso. Sono state depositate memorie.
5. – Chiamato il ricorso all’adunanza camerale del 12 dicembre 2019, la Corte ha rilevato che, anche alla luce della questione sollevata da Poste Italiane S.p.A. con la memoria illustrativa, concernente l’esistenza di un giudicato sulla medesima vicenda contrattuale, occorreva rinviare la causa alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo mezzo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1326 c.c., comma 1, artt. 1325 e 1352 c.c. (art. 360 c.p.c. n. 3)”. In esso si pongono distinte questioni concernenti l’applicabilità alla vicenda della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 157 del 1995; la soggezione del contratto al requisito della forma scritta ai sensi del R.D. n. 2240 del 1992, art. 16; l’insussistenza, nel caso di specie, un accordo negoziale.
Il secondo mezzo è rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. La Corte territoriale non avrebbe esaminato i documenti scambiati tra le parti nel periodo precedente e successivo alla nota 11 agosto 1998, dai quali si desumeva che il rapporto preesistente doveva ritenersi prorogato in attesa dell’espletamento di una nuova gara e che Poste Italiane S.p.A., nel riscontrare la lettera della società che richiedeva la stipulazione di un contratto scritto, aveva precisato che la migliore offerta era stata presentata da altra società che, tuttavia, al momento di formalizzare il contratto non aveva ritenuto di proseguire nelle trattative. In ogni caso, anche a voler ritenere riferibile la missiva in questione a Poste Italiane S.p.A., comunque la Corte di merito avrebbe dovuto accertare la reale comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
2. – Il ricorso va accolto nel senso che segue.
2.1. – P.D. e figli S.n.c. ha, in altro giudizio, agito in via monitoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo: aveva stipulato l’11 aprile 1995 con l’Istituto Postelegrafonici un contratto di appalto per la gestione della Casa-albergo *****, poi cessato per scadenza del termine; con missiva del 30 gennaio 1998 aveva comunicato alla controparte di essere disponibile a continuare il rapporto instaurato previo aumento del canone del 25%, avvertendo che, trascorso il termine di dieci giorni dal ricevimento della missiva, il contratto si sarebbe rinnovato alle nuove condizioni; in data 16 giugno 1998 Poste Italiane S.p.A., succeduta all’Istituto Postelegrafonici, aveva invitato a presentare l’offerta come precisata nella missiva del gennaio 1988; l’11 agosto 1998 il direttore di Poste Italiane S.p.A. aveva informato la società dell’avvenuta assegnazione della casa albergo e che Poste Italiane S.p.A. era subentrata a tutti gli effetti all’Istituto Postelegrafonici, sicchè a breve sarebbero stati saldati tutti i crediti dell’esponente; P.D. e figli S.n.c. nel frattempo aveva continuato a fornire il servizio con aumento del prezzo nella misura del 25% del precedente corrispettivo per un ammontare di Lire 684.340.667; nonostante ciò essa ricorrente aveva ricevuto al momento del deposito del ricorso per ingiunzione solo l’importo dovuto secondo il primitivo accordo, così maturando un credito di Lire 1.153.067.097.
Emesso il decreto ingiuntivo, Poste Italiane S.p.A. ha proposto opposizione, sostenendo che la convenzione aveva durata triennale e non prevedeva rinnovo e, comunque, il silenzio dell’ente pubblico mai avrebbe potuto avere l’effetto di far ritenere rinnovata, oltretutto, a condizioni peggiorative per l’ente, la convenzione in essere.
Si è costituita P.D. e figli S.n.c. chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22616 del 2004 ha revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda di P.D. e figli S.n.c..
La Corte d’appello di Roma pronunciandosi su appello proposta da P.D. e figli S.n.c., con sentenza n. 5091 del 2010, ha respinto l’appello e confermato la sentenza del Tribunale sia pure con motivazione diversa, osservando in particolare che P.D. e figli S.n.c. non aveva dato la prova, e lo avrebbe dovuto fare, che la persona che aveva firmato la comunicazione fosse non solo appartenente alla struttura di Poste Italiane S.p.A., ma che potesse per la sua qualità impegnare la medesima nel senso descritto dalla pretesa società creditrice.
Questa Corte, con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2131 ha respinto il ricorso di P.D. e figli S.n.c. avverso la detta sentenza della Corte d’appello di Roma, sentenza che, pertanto, è passata in giudicato.
2.2. – Ciò detto occorre anzitutto rammentare che, nel giudizio di cassazione il giudicato esterno, il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anzichè di fatto, è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio (in questo caso è stato eccepito dalla ricorrente nella memoria illustrativa depositata in vista della precedente adunanza), non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata (Cass. 15 maggio 2018, n. 11754; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass. 26 giugno 2018, n. 16847).
Dopodichè si deve aggiungere che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. 10 maggio 2018, n. 11314; Cass. 5 marzo 2013, n. 5478).
Nei rapporti di durata, inoltre, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera, a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione agli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Cass. 18 agosto 2020, n. 17223).
2.3. – Nel caso in discussione, il giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 2131 del 2017, e quello qui in esame, oltre a vertere tra le stesse parti, si connotano per la medesima causa petendi, identificata nella stipulazione, per effetto dello scambio delle due missive di cui si è detto, del 26 giugno 1998 e dell’11 agosto 1998, di un contratto tale da incidere sulla misura del corrispettivo (aumentato da Lire 330.000 a Lire 440.000 a posto-letto) dovuto da Poste Italiane S.p.A. a P.D. e figli S.n.c., e differiscono esclusivamente, e solo sotto l’aspetto meramente quantitativo, dal versante del petitum (essendo la somma domandata in questa sede minore di quella oggetto dell’ingiunzione opposta nell’altra causa), fermo restando che in entrambi i casi la somma domandata è determinata, in relazione ai periodi temporali considerati, sulla base della differenza calcolata sul presupposto della menzionata maggiorazione del corrispettivo per posto-letto.
Di guisa che è ormai coperto da giudicato l’accertamento in ordine all’insussistenza, indipendentemente dallo scrutinio dei motivi proposti da Poste Italiane S.p.A., della pattuizione allegata da P.D. e figli S.n.c. a fondamento della pretesa creditoria fatta valere nel giudizio da cui si è originato il ricorso per cassazione in esame.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata, e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la domanda originariamente spiegata da P.D. e figli S.n.c. va respinta.
3. – Le ragioni della decisione, avuto riguardo alla circostanza che la cassazione della sentenza impugnata non è dipesa dall’accoglimento dei motivi spiegati dalla società ricorrente, giustifica compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda, con compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021