Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1467 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13788/2018 proposto da:

Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Stoppani n. 1, presso lo studio dell’avvocato Scuderi Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

Imprepar Impregilo Partecipazioni Spa, in persona dell’amministratore pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la Impregilo spa (sua dante causa), ICLA Costruzioni Generali spa, Comil spa e Studi Progetti Costruzioni spa, elettivamente domiciliata in Roma Largo Antonio Sarti n. 4, presso lo studio dell’avvocato Capponi Bruno, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Falco Domenico, Giuffrè Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Salini Impregilo spa, Impreglio spa;

– intimati –

avverso la sentenza n. 215/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione ex art. 390 c.p.c., a seguito di istanza di rinuncia al ricorso in atti.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Taormina ricorre per un mezzo, nei confronti di Salini Impregilo S.p.A., già Impregilo S.p.A., e Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. in liquidazione, in veste di capogruppo e mandataria di una ATI, contro la sentenza del 2 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Messina ha dichiarato inammissibile il suo appello ritenuto proposto avverso provvedimento del Got del Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, che, nel giudizio di opposizione spiegato dal Comune, aveva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 24.692.459,41.

Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. in liquidazione resiste con controricorso.

Salini Impregilo S.p.A. non spiega difese.

Il Comune di Taormina ha rinunciato al ricorso.

Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. in liquidazione ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Comune di Taormina ha rinunciato al ricorso e lo ha notificato ad Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. in liquidazione, che ha chiesto la liquidazione delle spese di lite e la condanna della controparte per lite temeraria.

Ora, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140). E cioè, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391 c.p.c., comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 22 maggio 2020, n. 9474).

Dopodichè occorre aggiungere che alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta, prevalendo l’immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l’inammissibilità o l’improcedibilità (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara estinto il processo e condanna il Comune ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 20.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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