LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16831/2020 proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli, in virtù di procura allegata al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4600/2019, pubblicata in data 24 ottobre 2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal consigliere Lunella Caradonna.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con sentenza del 24 ottobre 2019, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da A.S., nato in Bangladesh, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 18 giugno 2018, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.
2. Il richiedente aveva dichiarato di essere andato via dal Paese di origine perchè un giorno per sbaglio aveva colpito con una pallonata una donna incinta, che a causa di ciò aveva perso il bambino; che la donna era la moglie di un esponente del partito *****, che aveva reagito violentemente all’accaduto, uccidendo suo fratello e picchiando lui; che aveva temuto per la sua vita ed era fuggito prima a Dubai e poi in Libia.
3. La Corte di appello ha affermato che il ricorrente non si era confrontato con le specifiche osservazioni del Tribunale e della Commissione territoriale sulla illogicità, contraddittorietà e inverosimiglianza della narrazione e che aveva riconosciuto, a pag. 7 dell’appello, che ragionevolmente la Commissione e il Giudice avevano ritenuto che non fosse ravvisabile, nel caso in esame, nè un rischio di persecuzione, nè un rischio di danno grave; che rimanevano contraddittorie e incoerenti alcune circostanze e specificamente quando e come fosse venuto a conoscenza dell’aborto della signora, quando era stato ferito dal marito, quando era morto il fratello e come lo aveva saputo e come mai avesse riferito di essere andato a Dhaka su suggerimento del personale dell’ospedale per sfuggire al proprio aggressore; che le fonti internazionali richiamate e aggiornate al 2018 descrivevano il Bangladesh come uno Stato con problemi politici o economici, ma non in preda a violenza incontrollata; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno rilevato che il deposito della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza il 2 giugno 2019, peraltro privo di sottoscrizione, non aveva rilievo decisivo ai fini dell’acquisizione di un certo grado di integrazione.
4. A.S. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè degli artt. 127,184,359 e 702 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte di appello omesso di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria, limitandosi ad un generico elenco di fonti di informazioni, senza precisare che cosa documentavano tali fonti una per una e senza ulteriore approfondimento istruttorio, tenuto conto che il Bangladesh era stato descritto come uno Stato con problemi politici ed economici, dove erano attivi alcuni gruppi legati all’estremismo islamico, e, nel contempo, escludendo una situazione di violenza diffusa nel Paese.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e motivazione illogica e contraddittoria, avendo la Corte descritto il Bangladesh come un paese dove erano attivi alcuni gruppi terroristici legati all’estremismo islamico e dove si erano verificati attentati terroristici, ma escludendo la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata.
2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili.
2.2 La Corte territoriale, infatti, ha escluso la sussistenza, in Bangladesh, di un contesto di pericolo diffuso, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), indicando, alle pagine 9 – 11 del provvedimento impugnato, le fonti internazionali consultate ed affermando in modo specifico e non contraddittorio che il Bangladesh, pur descritto come uno Stato con problemi politici ed economici, non era in preda a violenza incontrollata e che, pur essendo attivi alcuni gruppi terroristici, risultava che l’autorità pubblica aveva risposto con numerosi arresti e aveva cooperato con la comunità internazionale nelle azioni di lotta contro la criminalità organizzata, sicchè nei confronti della popolazione civile non era ravvisabile una condizione di violenza generalizzata che poteva esporre la stessa a una situazione di grave pericolo.
2.3 Ciò nel rispetto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28349;Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990) e di procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230).
2.4 A quanto già detto, soccorre l’ulteriore principio, pure affermato da questa Corte, che, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., 20 ottobre 2020, n. 22769).
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e relativo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la Corte non aveva considerato il contratto di lavoro a tempo determinato come operaio e la situazione di povertà del paese di provenienza che lo avrebbero condotto in una situazione di significativa fragilità nel caso di rientro.
3.1 Il motivo è inammissibile perchè non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione umanitaria, rilevando che il deposito della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza il 2 giugno 2019, peraltro privo di sottoscrizione, non aveva rilievo decisivo ai fini dell’acquisizione di un certo grado di integrazione.
3.2 Inoltre, giova ricordare che questa Corte, anche di recente, ha affermato che “In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perchè non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali” (Cass., 6 novembre 2020, n. 24904) ed ancora che “ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali” (Cass., 4 settembre 2020, n. 18443).
3.3 Il richiamo, poi, a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dal Bangladesh non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate in detti giudizi.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021
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