LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29047/2019 proposto da:
M.M.G., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3174/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
Che:
1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, M.M.G. (alias G.M.M.G.), cittadino del Bangladesh, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 29 luglio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto, sulla scorta delle COI utilizzate (USD settembre 2018; FH aprile 2018, AI febbraio 2018; UNHCR dicembre 2017; ICRC maggio 2017), non risultava esservi in Bangladesh una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. – Con l’unico mezzo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo la Corte territoriale mancato di riconoscere la protezione sussidiaria “sotto il profilo oggettivo”, negando l’esistenza in Bangladesh di un conflitto armato, in forza di una motivazione insufficiente e contraddittoria.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (tra le molte, Cass. n. 9090/2019).
La Corte territoriale ha dato atto – in base a COI, specificamente indicate, del 2016/2018 (cfr. pp. 8/12 della sentenza di appello e sintesi nel “Rilevato che”) – della non ricorrenza dei presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nel Paese di provenienza del richiedente, mentre quest’ultimo ha soltanto genericamente contestato la motivazione anzidetta, senza porre in rilievo l’esistenza di fonti ancora più aggiornate ed anzi rivalutando (in termini peraltro non congruenti rispetto alla forma di protezione internazionale richiesta) quelle stesse (rapporto Amnesty International) già considerate dal giudice del merito, così veicolando una doglianza che ne investe direttamente (e inammissibilmente) l’apprezzamento di fatto.
2. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021