LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22679/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
GARFIL DI F.L. & C. s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 29/09/13 depositata l’11/10/2013 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Ufficio e confermata la pronuncia della CTP che aveva annullato l’atto impugnato, avviso di accertamento per iva 1990;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la società è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
– con il solo motivo di ricorso dedotto si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice dell’appello omesso di tenere conto della statuizione, oggetto di giudicato, resa dalla CTP di Savona in ordine alla parziale legittimità dell’avviso di accertamento notificato alla contribuente società con riguardo alle imposte sul reddito per la stessa annualità 1990;
– il motivo è infondato;
– questa Corte è costante nell’affermare (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 235 del 09/01/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 14596 del 06/06/2018) che nel processo tributario l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEF – ILOR), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto; inoltre, proprio con riguardo all’IVA si è precisato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16010 del 14/06/2019) le controversie in materia di imposizione sul valore aggiunto siano soggette a norme comunitarie imperative la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dall’eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza unionale come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta, sicchè il giudicato formatosi in materia di tributi diretti non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d’imposta sul valore aggiunto, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto;
– pertanto, il ricorso è rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata società.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021