LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36646/2018 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Vaticano n. 45, presso lo studio dell’avvocato Gabrielli Massimiliano, rappresentata e difesa dall’avvocato Gigliotti Salvatore, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Su.Il., quale tutrice provvisoria dei minori P.P. e P.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima unitamente all’avvocato Vivacqua Damiano, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Pi.Eu., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, V.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 45/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 35/2017, depositata il 13 luglio 2017, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, su ricorso del P.M., dichiarava la decadenza di Pi.Eu. e di V.R. dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori P.P. ed E., nonchè lo stato di adottabilità dei medesimi, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8.
2. Con sentenza n. 45/2018, depositata il 31 ottobre 2018, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dalla nonna materna dei minori, S.D., confermando in toto la decisione di primo grado. La Corte territoriale riteneva che la dichiarata disponibilità della congiunta a prendersi cura dei nipoti, non potesse escludere lo stato di abbandono dei medesimi, attesa la dimostrata inidoneità della S. a svolgere il ruolo genitoriale, nonchè la mancanza di comprovati rapporti significativi con i minori.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso S.D. nei confronti dell’avvocato Su.Il., quale tutore provvisorio dei minori, di Pi.Eu., di V.R. (genitori dei minori) e del P.G. presso la Corte d’appello di Catanzaro, affidato ad un solo motivo. L’avvocato Su., nella qualità, ha replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, S.D. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,8,12 e 17, nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
1.1. Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente lo stato di abbandono dei minori P.P. ed E., nonostante la dichiarata disponibilità della nonna materna di prendersi cura dei medesimi, e la sua idoneità a svolgere un ruolo vicariale rispetto a quello dei genitori, dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.
1.2. La censura è inammissibile.
1.2.1. In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, invero, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare costituisce l’extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicariati dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tale valutazione richiede che un giudizio negativo su questo ultimi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei Servizi Sociali che hanno monitorato l’ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico (Cass., 16/02/2018, n. 3915). Lo stato di abbandono dei minori non può, tuttavia, essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i minori, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per questi ultimi, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità (Cass., 11/04/2018, n. 9021).
1.2.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha, con ampia ed adeguata motivazione, anzitutto accertato – sulla base della relazione redatta dai Servizi Sociali, a seguito di incarico ricevuto dal giudice di primo grado – la totale inidoneità della S. a svolgere il ruolo genitoriale già nei confronti dei propri figli, ed in special modo nei confronti della figlia V., madre dei minori in discussione, “della gestione della quale si mostrava sostanzialmente incapace essendo la predetta giovane cresciuta per la maggior parte del tempo sino al raggiungimento della maggiore età presso varie strutture di accoglienza”. La Corte ha, altresì, accertato il totale disinteresse mostrato dalla nonna nei confronti dei nipotini – particolarmente del piccolo E., che aveva subito alla nascita un lungo periodo di ospedalizzazione, nel corso del quale la S. non aveva mostrato nei suoi confronti alcun interesse – “sia per la riscontrata sporadicità dal punto di vista della cadenza temporale, che per la scarsa proficuità dal punto di vista qualitativo degli incontri con i bambini nel periodo del loro collocamento in struttura insieme alla loro madre”. Il giudice di appello ne ha tratto, pertanto, la conseguenza della “completa assenza di rapporti significativi tra la S. ed i nipoti”.
1.2.3. Orbene, a fronte di tali motivate conclusioni, la doglianza si concreta in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito della vicenda processuale, inammissibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).
1.3. Per tali ragioni, il motivo, per la sua inammissibilità, non può trovare accoglimento.
2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021