Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1477 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24107/2018 proposto da:

Y.A.A.E.H.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Schera Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.M., quale curatore speciale del minore Y.Z., domiciliata in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da sè medesima, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

T.Z.A.F., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Schera Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– resistente –

contro

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino, Procuratore Generale della Repubblica di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che La Corte d’appello di Torino, Sezione Minorenni, con sentenza del 27 giugno 2018, ha rigettato il gravame di Y.A.A.E.H.A. e T.Z.A.F. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore Z.Y., nato il ***** e collocato da ***** presso una comunità.

Y.A.A.E.H.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, notificato alla curatrice speciale del minore, avv. G.C., che ha resistito con controricorso, nonchè all’Assessore alle politiche sociali del Comune di Torino e al Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino, i quali non hanno svolto attività difensiva.

Con ordinanza del 19 luglio 2019, la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della madre del minore, T.Z.A.F., la quale ha depositato atto difensivo in senso adesivo al ricorso, notificato al curatore speciale e agli intimati.

CONSIDERATO

Che:

Con un unico motivo il ricorrente Y.A.A.E.H.A. ha denunciato nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità e carenza della motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto della possibilità di affidare il piccolo Z. ai parenti, degli sforzi dei genitori di migliorarsi e di accogliere il supporto fornito dai servizi sociali, dell’infondatezza delle accuse rivolte al fratello maggiore (nei cui confronti il procedimento penale era stato archiviato) e ai genitori, che erano frutto di maldicenze e non tali da giustificare il ricorso al rimedio estremo della dichiarazione di adottabilità che comportava la rottura del suo legame con la famiglia di origine.

Il motivo è inammissibile poichè non coglie le plurime rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, nè le sottopone a specifiche critiche rilevanti sul piano della legittimità, risolvendosi nella riproposizione di argomenti già valutati dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato lo stato di abbandono morale in cui versava il minore, vittima di episodi di maltrattamento e di presunti abusi sessuali riconducibili a uno dei tre fratelli, al quale i genitori avevano attribuito anche l’ideazione di un tentativo di rapimento; la corte territoriale ha riferito che il minore aveva espresso il desiderio di essere inserito in una nuova famiglia e manifestava segni di miglioramento dal punto di vista comportamentale a seguito del distacco dai propri genitori, verso i quali manifestava insofferenza e timore; i consulenti tecnici avevano accertato danni alla sua sfera evolutiva determinati dal contesto ambientale pericoloso in cui egli era cresciuto, nel quale gli appellanti avevano dimostrato di non essere in grado di svolgere la funzione genitoriale e di non poterla svolgere adeguatamente in tempi ragionevoli, nonostante il supporto reiteratamente offerto per alcuni anni dai servizi sociali; gli zii non potevano garantire le cure necessarie al piccolo Z., non avendo mai avuto un rapporto significativo con lui e non avendo mostrato neppure consapevolezza nè preoccupazione per la sua situazione.

In conclusione, il ricorso è inammissibile, mirando a sollecitare impropriamente una rivisitazione di apprezzamenti di fatto adeguatamente e incensurabilmente compiuti dai giudici di merito.

Le spese devono essere compensate, in considerazione della dimensione sostanziale della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese nei rapporti processuali riguardanti la curatrice speciale del minore.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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