Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.14770 del 27/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14938-2019 proposto da:

C.R., rappresentata e difesa dagli avvocati PIERGIOVANNI MORI e LUCA CIASULLO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA TOGNINI, STEFANIA LOGLI e ELENA BARTALESI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

C.R. ha evocato in giudizio innanzi il Tribunale di Prato il Comune di Prato, per sentir accertare l’intervenuto acquisto per usucapione di un bene immobile, in relazione al quale l’ente locale aveva emanato e notificato ordinanza di demolizione, senza poi procedere, all’esito della verifica della mancata ottemperanza alla demolizione, all’acquisizione della materiale disponibilità del bene.

Resisteva il Comune contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale per il rilascio dell’immobile, abusivamente occupato dall’attrice.

Con sentenza n. 22/2018, il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale.

Interponeva appello la C. e si costituiva in seconde cure il Comune, resistendo all’impugnazione.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 587/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.R., affidandosi a sei motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Prato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Non ravvisando l’evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo affinchè esso sia discusso in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè sia discusso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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