LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14946/2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via F.
Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi, che o rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Alessandro Sartori, e Stefano Sartori Barana, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Minzoni n. 9, presso lo studio dell’avvocato Antonino Galletti, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonella Audisio, Barbara Maria Lanza, giusta procura in calce al controricorso e alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il 05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. M.M. ricorre ex art. 111 Cost., con unico motivo, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Venezia, decidendo sul reclamo proposto ex art. 739 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Verona n. 9473 del 2017, respinto il proposto mezzo, confermava il provvedimento impugnato con cui il primo giudice aveva rigettato la richiesta di revisione dell’assegno proposta dal primo L. n. 898 del 1970, ex art. 9, per la riduzione dell’indicata posta da Euro 2.500,00 ad Euro 1.000,00-800,00 in ragione di una dedotta riduzione dei propri redditi e, ancora, per il recente ed innovativo orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile.
La Corte di merito riteneva che non fosse intervenuta nell’ultimo quinquennio nessuna significativa variazione della capacità patrimoniale del richiedente dalla documentazione dismessa che valutava altresì come scarsamente attendibile. I giudici del reclamo apprezzavano, ancora, l’infondatezza della censura relativa alla indipendenza economica dell’ex coniuge come definita da Cass. n. 2546 del 2017, nella inadeguatezza dei criteri generali astratti su cui commisurare l’indicata posta (pensione sociale; misura di accesso al patrocinio a spese dello Stato) e nella indimostrata variazione della preesistente situazione reddituale delle parti, tanto più quando essa è conseguenza di un accordo.
Resiste con controricorso R.F..
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il ricorrente fa valere la “violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c.” là dove la Corte veneziana rigettando la domanda di riduzione dell’assegno divorzile dovuto all’ex coniuge nel richiamare l’autoresponsabilità e l’indipendenza e economica aveva fatto riferimento alla concreta condizione delle parti da valutarsi in reazione all’indirizzo dato dai coniugi alla famiglia oltre che alla reale loro capacità di produrre reddito, sostanzialmente richiamando i giudici del reclamo il “tenore di vita” goduto dall’ex coniuge in costanza del matrimonio, parametro obliterato dal nuovo orientamento giurisprudenziale. Il ricorrente richiama a tal fine il superamento, nell’indirizzo della Corte di Cassazione, dei principi affermati nelle SU nn. 11490 e 11492 del 1990 e soprattutto, in tal senso, la sentenza n. 11504 del 2017 per a nuova lettura del sintagma “mezzi adeguati” di cui dell’art. 5, comma 6 Legge Divorzio, in forza del principio di autoresponsabilità dei due ex coniugi che porta il richiedente l’assegno divorzile non più a godere di una condizione parametrata sul tenore di vita matrimoniale, ma a raggiungere l’indipendenza economica.
Il motivo proposto è inammissibile.
Segnatamente là dove il ricorrente invoca l’applicazione dei più recenti orientamenti formatisi nella giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile, resta fermo il principio in forza del quale, in tema di revisione dell’assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perchè possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.
Consentire l’accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei “giustificati motivi” un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell’assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poichè non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della “regula iuris”, non già creativa della stessa (Cass. 20/01/2020 n. 1119).
Risultando l’assegno divorzile determinato in epoca antecedente Cass., n. 11504 del 2017 e, ancora, a Sez. U. n. 18287 del 2018, – nell’applicazione dell’indicato ragionevole principio dal quale non si ha motivo di discostarsi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese restano liquidate tra le parti secondo soccombenza come in dispositivo indicato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente M.M. a rifondere a R.F. le spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021