Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1480 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10936/2019 proposto da:

G.G., N.N., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dall’Avvocato Sveva Maria Insabato, per procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore Generale presso la corte di appello di Torino;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. I signori G.G. e N.N., genitori delle minori A., nata a ***** e N., nata a ***** ricorrono, ex art. 111 Cost. ed D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 31, comma 3, con un unico articolato motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Torino ha rigettato il reclamo dai primi proposto avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni della stessa città che aveva respinto la richiesta di autorizzazione a permanere in Itali, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

La Corte territoriale ha ritenuto l’infondatezza del reclamo nella insussistenza di alcun grave motivo diverso dal fisiologico disagio di cui le figlie minori avrebbero risentito all’esito del loro allontanamento con i genitori dal territorio nazionale, evidenza non sufficiente a superare il dato della obiettiva illegalità della presenza dello straniero in Italia al di fuori dei presupposti di legge.

I ricorrenti avevano beneficiato in due distinte occasioni di due permessi per le medesime ragioni e le concessioni così ottenute, temporanee, non potevano essere ulteriormente reiterate nel superamento della situazione contingente e transitoria che le aveva determinate (sindrome del rachitismo carenziale da cui era affetta la secondogenita), pena lo stravolgimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, altrimenti inteso come “vero grimaldello per forzare i presupposti legali della legittima immigrazione”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo i ricorrenti, cittadini del *****, deducono la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

La Corte di appello aveva travisato la portata dell’art. 31, comma 3, cit., nell’interpretazione datane negli arresti della Corte di cassazione ed ignorando come la prima risulti ispirata, in ossequio anche a quanto disposto da fonti convenzionali (artt. 3 e 9 “Convenzione di New York sui diritti del fanciullo”) dall’effettiva tutela del superiore interesse del minore, da individuarsi, nei precedenti di legittimità in forza di due parametri, l’età e le condizioni di salute.

Questi ultimi non destinati ad esaurire ogni previsione, nel tempo erano stati intesi ora come espressivi di serie e comprovate patologie legate allo sviluppo fisico e, successivamente, come connessi allo sviluppo psicofisico del minore, estremo che, inteso nel senso più ampio, era da valutarsi con riferimento specifico al caso concreto.

La relazione psichiatrica prodotta unitamente al reclamo aveva rilevato all’esito di un colloquio con le minori che un eventuale loro ritorno in Senegal, realtà del tutto sconosciuta, avrebbe costituito fonte di un grave danno sul piano psicologico e fisico per le inevitabili difficoltà di adattamento a fronte di un loro pieno inserimento nel contesto italiano e di una piena partecipazione alla cultura italiana per acquisita conoscenza della lingua e di relazioni.

Il decreto non aveva in alcun modo esaminato le condizioni delle minori, ritenendo irrilevante il grave danno loro derivante dallo sradicamento dall’ambiente in cui sono cresciute ed il suo riproporsi nel significativo peggioramento delle condizioni di vita in caso di ritorno in Senegal.

2. Il motivo è fondato e nel suo accoglimento il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

3. Va data continuità applicativa, nella sua condivisa ragionevolezza, al principio, pieno nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, secondo il quale a temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute del minore, sia fisica che psichica.

La conseguenza è che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi di cui al citato art. 31, non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197 del 2018 che richiama Cass. n. 25419 del 2015; in termini Cass. n. 20762 del 30/09/2020).

4. La Corte di appello di Torino con l’impugnato decreto ha obliterato l’interesse delle minori, declinato nella duplice sua indicata accezione, non provvedendo ad esaminare in ragione dell’età delle prime l’incidenza avuta sul loro sviluppo psicofisico dallo sradicamento dal territorio italiano, per un giudizio sorretto nella sua formulazione dalle valutazioni della perizia di parte allegate in sede di reclamo che sull’indicato profilo puntualizzano, individuando la fonte del danno rilevante, ai fini della configurabilità dei “gravi motivi” di riconoscimento dell’invocata autorizzazione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3.

5. In accoglimento del ricorso il decreto va cassato.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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