Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14850 del 27/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1856/19 proposto da:

-) E.E., elettivamente domiciliato a *****, difeso dall’avvocato *****, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 27.11.2018 n. 2663;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. E.E., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso non riferisce quali fatti furono dedotti a fondamento della domanda proposta in primo grado; nè riferisce dei motivi di appello (ad eccezione di uno).

Solo a pagina 6 del ricorso si fa un generico riferimento ad una denuncia presentata dall’odierno ricorrente alla polizia nigeriana “dalla quale si evince come egli fosse oggetto di persecuzione da parte dei “*****,” notoriamente gruppo mafioso *****”.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento E.E. propose, ai sensi de4l D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 10.11.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 27.11.2018.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da E.E. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso in quanto quest’ultimo è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3.

In esso infatti non sono chiaramente indicati nè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda proposta in primo grado; nè le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado; nè i motivi di impugnazione proposta in grado di appello, ad eccezione di quello concernente la pretesa nullità derivante dalla composizione della commissione territoriale.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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