Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1488 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36578/2018 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38 presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 9016/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame proposto da E.M., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del tribunale di Roma che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Considerato

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo al contenuto dell’atto di appello ed all’ammissibilità dell’impugnazione in relazione all’obbligo di specificità dei motivi; (ii) sotto un secondo profilo, per errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, la Corte distrettuale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità,; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del principio di non refoulement, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In via preliminare, il ricorso è improcedibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “L’impugnazione per cassazione della pronuncia della corte d’appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal cittadino straniero deve essere proposta, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, mediante deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata, non essendo derogata tale disposizione dalle specifiche prescrizioni processuali contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, e successive modifiche, regolanti il procedimento camerale per Cassazione sulle domande di protezione internazionale. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi di omesso deposito”(Cass. n. 18416/10).

Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso il deposito della sentenza impugnata emessa dalla Corte d’appello di Roma ja cui il presente ricorso si riferisce, non solo nell’epigrafe ma anche nello svolgimento dei motivi, benchè la procura allegata al ricorso faccia riferimento a un decreto del tribunale di Roma (n. cronol. 16553/18), riferito al medesimo ricorrente, che è quello che viene prodotto agli atti del fascicolo d’ufficio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre sperse prenotate a debito.

Ai sensi dl D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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