Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1490 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10711/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2020 dal CONS. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da B.A., cittadino senegalese, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di avere preso moglie nel 2015 – con il benestare del padre che aveva pagato le nozze – una ragazza originaria di un paese distante tre ore dal suo, conosciuta al mercato dove lavorava anche la madre come ambulante. Alla morte del padre era entrato in contrasto con la madre e la sorella le quali volevano che egli lasciasse la moglie per sposare una ragazza originaria del villaggio della madre. Il medesimo richiedente ha, altresì, riferito di aver litigato con la famiglia della moglie, che non voleva che lui la lasciasse anche perchè aveva abbandonato gli studi a seguito del matrimonio, ha riferito di aver perso la moglie quando, in cinta di quattro mesi, era stata picchiata da sua sorella al termine di una delle frequenti liti tra di loro ed era deceduta in ospedale ed era fuggito per timore di essere denunciato dai familiari della moglie.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato come la vicenda non può essere ricondotta all’interno del perimetro normativo di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, ma neppure essere ricompresa, già sulla base delle astratte allegazioni, all’interno della protezione sussidiaria nelle forme individualizzate di cui alle lett. a) e b). Infatti, ad avviso del tribunale la vicenda non è credibile (in ciò, condividendo parzialmente il giudizio della Commissione territoriale) e, comunque, è una vicenda privata di tipo familiare, in quanto tale soggetta alla giustizia ordinaria del paese di provenienza che non è stato allegato che non abbia voluto fornire protezione, mentre, il timore rappresentato dal richiedente è apparso meramente soggettivo e astratto e non giustificato dallo svolgimento dei fatti. In riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) il tribunale ha accertato, sulla base delle fonti informative consultate, che il Senegal deve oggi considerarsi come una delle più stabili democrazie dell’intera Africa. Il tribunale ha accertato l’insussistenza di circostanze di particolare vulnerabilità per motivi personali o di salute, mentre, neppure l’integrazione lavorativa può di per sè valere, secondo il tribunale, a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di un rischio specifico per l’ipotesi di rimpatrio, nella specie insussistente (infatti, la madre del ricorrente è un commerciante ambulante e lui stesso ha lavorato come bracciante agricolo).

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla C.T. e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 5); (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perchè erroneamente, il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 con riferimento al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 ed alla L. n. 110 del 2017 che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. ed all’art. 3 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità. Omesso esame dell’art. 10 Cost.

In via preliminare e dirimente va dichiarata l’estinzione del giudizio, per rinuncia al ricorso in cassazione, ex art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, rinuncia che risulta notificata alle parti controricorrenti (vedi ricevute pec).

Attesa la natura della controversia si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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