Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1494 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14505/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma V. Meneghini Mario 21 presso lo studio dell’avvocato Porfilio Pasquale, rappresentato e difeso dall’avvocato Costagliola Chiara;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da B.A. cittadino della *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese per problemi familiari con la seconda moglie del padre che lo aveva maltrattato sostenendo che fosse un fannullone e voleva che lasciasse la casa familiare per questioni legate alla proprietà dell’immobile, minacciandolo che gli avrebbe fatto fare la stessa fine del padre:

A sostegno delle ragioni del rigetto, il tribunale, pur ritenendo il richiedente credibile, ha ritenuto che la vicenda narrata fosse fuori dal perimetro normativo per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come anche fuori dalla protezione sussidiaria, non ricorrendo nel caso in esame nessuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 neppure quella di cui al medesimo art. 14 cit., lett. c non sussistendo, nella specie, alcun pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente in caso di rimpatrio, per l’assenza di una condizione, nel paese d’origine, di una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, come accertato dal tribunale sulla base delle fonti informative consultate. Il tribunale, infine, ha accertato che non sussistono situazioni di vulnerabilità da proteggere per motivi personali o di salute.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo (1/a), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudicante avrebbe ritenuto il ricorso infondato sull’erroneo assunto che il richiedente avrebbe sollevato esclusivamente questioni personali che non rientravano nel perimetro normativo della protezione internazionale nella forma sussidiaria, non considerando il pericolo di vita per il ricorrente in caso di suo rientro nel proprio villaggio, nonchè (1/b) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, il giudicante avrebbe ritenuto che la situazione sociopolitica della ***** non rappresenterebbe un pericolo che rende il ricorrente esposto ad un rischio peculiare ed individualizzato; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dei presupposti di legge della protezione umanitaria.

Il primo motivo, quanto al profilo sub (1/A) è infondato, in quanto i motivi sui quali si fonda il ricorso appartengono a una sfera del tutto personale del ricorrente, come ha accertato il tribunale con giudizio di fatto così che non rientrano nel perimetro normativo della protezione invocata, essendo insussistente il pericolo di un danno grave alla vita o all’incolumità fisica del richiedente in caso di rimpatrio; quanto al profilo sub (1/B) è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso, attraverso la contrapposizione del contenuto delle fonti informative esposte dal ricorrente in ricorso a quelle sulla cui base il tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di protezione internazionale.

Il secondo motivo è infondato, in via preliminare, perchè vengono svolte censure di merito, ed inoltre, perchè la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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