LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17624/2019 proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Trucco, giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1792/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1792/2018 depositata il 22-11-18, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S.M., alias S.M., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto te sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente, di fede *****, riferiva di essere fuggito dal suo Paese per il timore di finire in carcere o essere ucciso perchè evaso e perchè non andava d’accordo con il padre, il quale si era opposto alla sua scelta di sposare una ragazza di fede ***** e lo aveva fatto arrestare. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria, avuto riguardo alla situazione generale del *****, descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (i) con il primo motivo la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione alla situazione del *****, lamentando la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa, con ampi richiami alla giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia, e del principio dell’onere probatorio attenuato, nonchè dolendosi del mancato svolgimento, da parte della Corte territoriale, di un ruolo attivo nell’istruttoria e nell’indagine sulla situazione della insicurezza ed instabilità del suo Paese; (ii) con il secondo motivo la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 10 Cost., per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua condizione di vulnerabilità, stanti le terribili esperienze subite per effetto dell’illegittima carcerazione subita e dei trattamenti disumani patiti nel passaggio in Libia, considerate, altresì, la sua giovane età all’epoca dei fatti e l’integrazione in Italia realizzata tramite il percorso nel sistema di accoglienza, nonchè dolendosi della mancata comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia e quelle in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). La Corte d’appello ha escluso, indicando le fonti di conoscenza, che sussista siffatta situazione nel Paese di origine del ricorrente, il quale, peraltro, si limita genericamente a richiamare pronunce giurisprudenziali, senza indicare alcuna fonte di conoscenza e senza nulla dedurre in ordine alla fonte (report easo coi del gennaio 2018) citata nella sentenza impugnata, che neppure è censurata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 citato.
3. E’ inammissibile anche il secondo motivo.
3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè allega di essere soggetto vulnerabile a causa dell’illegittima carcerazione subita nel suo Paese, ritenuta non credibile dai giudici di merito, ma non precisa alcun ulteriore elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).
Il fattore di integrazione lavorativa in Italia neppure è stato allegato, quello di integrazione sociale è stato genericamente indicato in relazione al suo percorso nel sistema di accoglienza, sicchè nessuna valutazione comparativa può farsi rispetto alla condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio. Inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
4. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021