LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17928/2019 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliato in Roma V.le Delle Milizie 38 presso lo studio dell’avvocato Paravani Stefania, e rappresentato e difeso dall’avvocato Nanula Valentina, giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1955/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1955/2018 depositata il 19-12-2018, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da I.A., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per paura di essere ucciso da un gruppo di terroristi, poichè alcuni di essi lo avevano derubato ed erano rimasti uccisi in una sparatoria con la Polizia, dopo che il richiedente li aveva denunciati. La Corte territoriale, nel condividere il giudizio di inattendibilità della vicenda personale narrata dal richiedente espresso dal Tribunale, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del *****, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lamentando la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa, con ampi richiami alla giurisprudenza di merito, di legittimità e comunitaria, e del principio dell’onere probatorio attenuato, nonchè dolendosi del mancato svolgimento, da parte della Corte territoriale, di un ruolo attivo nell’istruttoria e nell’indagine sulla sua vicenda personale e sulla situazione generale del *****, come da fonti che richiama, deducendo di avere pertanto diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c); (ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare il percorso di integrazione sociale e lavorativo intrapreso in Italia, nonchè senza effettuare alcuna comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia e quelle in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. Le censure difettano di specificità e non si confrontano con il decisum. La Corte territoriale ha affermato che non è credibile la vicenda personale e non è censurata specificamente detta asserzione, espressa motivatamente dai Giudici di merito, i quali hanno rimarcato più profili di inverosimiglianza e contraddittorietà del racconto del ricorrente (pag. n. 6 e n. 7 della sentenza impugnata). La coerenza e plausibilità delle allegazioni del richiedente sulla sua vicenda personale e sulle ragioni di fuga sono i presupposti per l’attivazione del potere istruttorio ufficioso (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa in ordine a riscontri oggettivi sulla situazione personale allegata dal richiedente se detti poteri, come nella specie, sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale e non rapportabili alla vicenda del caso concreto. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti ritenuti inattendibili, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).
2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 151 del 2007, ex art. 14, lett. c) le fonti di conoscenza sulla situazione del *****, in base alle quali la Corte di merito è pervenuta ad escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, sono state indicate (pag. n. 8 sentenza) e sono peraltro le stesse che richiama il ricorrente, si tratta di un accertamento di fatto insindacabile, che non è stato neppure censurato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 30105/2018).
3. E’ inammissibile anche il secondo motivo.
3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè allega genericamente di essere soggetto vulnerabile senza precisare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).
Il fattore di integrazione lavorativa in Italia non è menzionato nella sentenza impugnata e il ricorrente non ha precisato quando, come e dove aveva allegato e dimostrato nei giudizi di merito di aver prestato o di prestare attività di lavoro nel territorio nazionale, sicchè la doglianza, sotto tale profilo, difetta di autosufficienza ed è generica, mancando di ogni concreta e puntuale specificazione. Infine, la situazione del Paese di origine in termini generali ed astratti, così come rappresentata in ricorso, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, considerato che le difese svolte dal Ministero non sono specificamente riferibili alla concreta fattispecie scrutinata, salvo che per il riferimento al *****, e si risolvono in deduzioni generiche e di stile.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021