Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14998 del 28/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8816/2017 proposto da:

C.C., CA.CL., c.f., B.D., CH.GI., L.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI n. 35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARIANNA RUBINO;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario Generale pro tempore, rappresentata e difesa lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2017/ApCom del COLLEGIO D’APPELLO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI di ROMA, depositata il 25/01/2017 R.G.N. 1/2016/ApCom XVII legislatura;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

Che:

1. il Collegio d’Appello della Camera dei Deputati ha respinto l’appello proposto da C.C. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza della Commissione Giurisdizionale per il Personale, che aveva rigettato le domande, proposte dai dipendenti in quiescenza, volte ad ottenere la “monetizzazione” dei periodi di riposo maturati e non goduti alla data di cessazione del rapporto nonchè il risarcimento del relativo danno;

2. per la cassazione della sentenza C.C. C.C., L.C., c.f., B.D. e Ch.Gi. hanno proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, affidato a cinque motivi, contrastati con controricorso dall’Amministrazione della Camera dei Deputati;

3. con atto del 27 gennaio 2021 i ricorrenti, preso atto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 262 del 13 dicembre 2017, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., perchè la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., comma 2, ed è stata notificata all’Amministrazione della Camera dei Deputati presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

3. l’accettazione rileva solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, ex art. 391 c.p.c., commi 2 e 4, che nella specie, pur in assenza di accettazione, devono essere compensate fra le parti in ragione del comportamento processuale tenuto dai ricorrenti e perchè il ricorso è stato proposto, in epoca antecedente al deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 13 dicembre 2017, sulla base degli argomenti espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle ordinanze n. 26934/2014 e n. 740/2015 con le quali era stato sollevato conflitto di attribuzione;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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