Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.15003 del 28/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 1867/2016 proposto da:

M.D., e R.C., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocato ALESSANDRO PEDONE, e presso il medesimo elettivamente domiciliati, in Bergamo, Via per Orio al Serio n. 18;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO *****, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NUNZIA COPPOLA LODI, Tania Lodi, e Avv. Alessio Petretti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A, presso l’Avv. A. Petretti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1144/2015 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, pubblicata il 9/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che, con sentenza n. 211/2013 il Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione proposta da M.D. e R.C. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3242 del 2011, munito di formula esecutiva, con il quale il Tribunale di Bergamo aveva loro intimato di pagare Euro 8.414,13 al CONDOMINIO *****, sito in *****, per rendiconto annuale 2002; condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore del Condominio;

che, avverso detta sentenza proponevano appello M.D. e R.C.; e che si costituiva in giudizio il Condominio ***** che chiedeva il rigetto dell’appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato e proponeva appello incidentale (risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.);

che, con sentenza n. 1144/2015, depositata in data 9.11.2015, la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello, accogliendo quello incidentale e condannando gli appellanti alle spese processuali del grado;

che, avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.D. e R.C.; mentre il Condominio ***** ha resistito con controricorso.

Rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto le parti hanno transatto la causa in data 15.12.2020;

che, pertanto, con atto di rinuncia del 15.12.2020 i ricorrenti hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinunciano, al ricorso per cassazione iscritto al numero R.G. 1867/2016, con compensazione totale delle spese;

che al presente atto di rinuncia ha aderito anche la parte controricorrente, che a tal fine lo ha sottoscritto, insieme ai rispettivi legali.

Considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulle spese e non sussistendo i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. “doppio contributo”.

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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