LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24230-2017 proposto da:
B.A.P., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ENRICO PERRELLA;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3881/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2016 R.G.N. 60/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3881 del 2016, ha dichiarato improcedibile il gravame proposto da B.A.P., avverso la pronuncia del Tribunale di Cassino n. 1254 del 2010 che aveva accertato che era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’11.8.1995 al 31.5.2003 tra la suddetta B., titolare della ditta ATL e P.M., con condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 8.265,99 a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto e TFR, oltre accessori e con il favore delle spese di lite.
2. I giudici di seconde cure hanno fondato la loro decisione di improcedibilità sulla circostanza che, pur essendo stato depositato l’appello nel termine previsto dalla legge, tuttavia non era stato notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza per il merito; hanno richiamato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604 del 2008 e hanno escluso un contrasto con quanto affermato in materia dalla CEDU, essendo l’orientamento di legittimità definitosi in ossequio al nuovo art. 111 Cost., approvato proprio per dare attuazione al principio di ragionevole durata del processo sancito nell’art. 6 della citata CEDU; hanno, infine, ritenuto generica la deduzione dell’impedimento dedotto dall’appellante circa la mancata notifica.
3. Avverso la pronuncia della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione B.A.P. affidato a due motivi, illustrati con memoria.
4. P.M. non ha svolto attività difensiva.
5. Il PG ha concluso, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 435 c.p.c. e dell’art. 291 c.p.c., deducendo l’inapplicabilità, al caso di specie, della pronuncia delle Sezioni Unite n. 20604 del 2008, nonchè la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, instando per un mutamento dell’orientamento di legittimità sopra indicato ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.
3. Al riguardo precisa, in primo luogo, che la fattispecie in esame era del tutto diversa da quella considerata dalla Suprema Corte, che concerneva l’ipotesi di una illegittima concessione, da parte del giudice di primo grado, di un nuovo termine per la notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, mentre, nel caso de quo, si verteva in tema di giudizio di appello in cui il ricorso era stato notificato assieme al decreto di fissazione dell’udienza stabilita per la decisione sulla inibitoria, con l’osservanza dei termini di legge e con la costituzione di controparte nella fase cautelare, senza che fosse richiesto e concesso alcun termine per la rinnovazione della notifica atteso che il P. si era anche costituito con memoria per la fase di merito.
4. In secondo luogo, deduce che il provvedimento della Corte di appello del 15.2.2012, depositato il 20.2.2012, con il quale, previo rigetto della istanza di inibitoria, veniva fissata l’udienza di discussione per il merito con onere della notifica in capo al ricorrente, non era stato mai comunicato dalla Cancelleria. Inoltre, rappresenta che: a) il resistente si era già costituito con deposito di memoria per l’inibitoria, b) il provvedimento di fissazione dell’udienza di discussione del merito al 6.10.2014 era conosciuto e conoscibile, anche dall’appellato, sia mediante accesso in cancelleria sia con consultazione del fascicolo telematico; c) il P. aveva depositato memoria di costituzione e risposta, in data 25.9.2014, non patendo alcuna lesione del diritto di difesa e presentandosi all’udienza fissata per il merito.
5. Lamenta, inoltre, la B. che l’orientamento citato di legittimità, che non consente di sanare il vizio o l’inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non era conforme ai precedenti di legittimità in materia e violava gli artt. 435 e 291 c.p.c.; che il suddetto orientamento introduce un obbligo di notifica e una sanzione ulteriore non prevista dal legislatore che non impone una doppia notifica, una per l’inibitoria ed una per la fase di merito e che, in difetto di comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto fissare una nuova udienza di discussione;
che l’orientamento richiamato dalla Corte di appello era in contrasto con l’art. 111 Cost. e con l’art. 6 della CEDU (e quindi con l’art. 117 Cost.) per eccesso di formalismo e per la sproporzione al fine perseguito dalle disposizioni, nonchè in contrasto con altre pronunce successive di legittimità che ritenevano che il principio del giusto processo non si esplicasse nella sola durata ragionevole dello stesso ma, anzi, era prevalente su quest’ultimo.
6. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, artt. 156 e 152 c.p.c., per non avere considerato e valorizzato i giudici di seconde cure l’efficacia sanante della costituzione di parte appellata, che aveva consentito il raggiungimento dello scopo dell’atto, ed anzi per avere imposto un nuovo onere di notifica quando il processo notificatorio vi era già stato con cognizione piena, per la controparte, del contenuto dell’atto di appello, senza che vi fosse alcuna lesione del diritto di difesa.
7. Il ricorso non è fondato.
8. I due motivi, per la loro connessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente.
9. La questione processuale, ad essi sottesa, è stata esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 20613 del 2013, che ha affermato che, nel giudizio soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dalla attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull’inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare.
10. Con argomentazioni condivise da questo Collegio, e che non inducono a mutare i principi espressi dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 20604 del 2008 ivi richiamata, è stato infatti affermato che vanno distinte le due fasi: quella della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quella del giudizio di merito: la prima è una fase sub-procedimentale avente natura latamente cautelare e provvisoria, la seconda attiene al giudizio a cognizione piena. Per entrambe le fasi è prevista una apposita vocatio in ius essendo onerato l’appellante della notifica alla controparte tanto del decreto presidenziale reso in ordine alla istanza di inibitoria quanto del decreto di fissazione dell’udienza di discussione dinanzi al Collegio.
11. In entrambi i casi, si è detto, i provvedimenti del giudice di fissazione dell’udienza e le successive notificazioni, pur attenendo alla sola vocatio in ius, costituiscono elementi essenziali delle rispettive complesse fattispecie introduttive (istanza di inibitoria e gravame) delle suddette fasi la cui materiale omissione e la cui nullità radicale o inesistenza giuridica sono impeditive delle richieste pronunce -cautelari e di merito- e sono passibili di sanatoria soltanto nei casi e con gli effetti regolati dalla legge.
12. In presenza di una autonomia formale e sostanziale dei suddetti processi, il terreno di praticabilità dell’art. 291 c.p.c. rimane quindi limitato alle sole nullità della notificazione previste dall’art. 160 c.p.c..
13. Non è pertinente, conseguentemente, il richiamo svolto dalla ricorrente alla pronuncia di questa Corte n. 9199 del 2020 (conforme a Cass. n. 22166/2018), che concerne una ipotesi di nullità sanabile della notifica (per la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella di discussione) e non quella della notifica omessa o inesistente.
14. Nella fattispecie, pertanto, la omessa notifica dell’atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione per il merito è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui è finalizzata (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo attraverso l’improcedibilità) senza che sull’inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria, trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare.
15. Nelle controversie di lavoro in grado di appello, quindi, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità della impugnazione senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo di lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire la instaurazione del contraddittorio (Cass. 6159 del 2018).
16. Nè è possibile, in tale fattispecie, ipotizzare la sanatoria attraverso la costituzione dell’appellato (da ultimo Cass. n. 9404 del 2018; Cass. n. 19191 del 2016; Cass. n. 1175 del 2015; in materia locatizia Cass. n. 1218 del 2017, tutte sulla scia di Cass. Sez. Un. 26604 del 2008) il quale, nel caso di specie, si era costituito chiedendo preliminarmente l’improcedibilità dell’appello (Cass. n. 10266 del 1991), proprio perchè si era già perfezionata la formazione del giudicato, che come tale risulta intangibile.
17. Per completezza va precisato che la censura di parte ricorrente, circa la mancata comunicazione da parte della Cancelleria del decreto di fissazione dell’udienza per il merito, è inammissibile in ordine a vari profili.
18. In primo luogo, perchè la questione è nuova in quanto è stata prospettata per la prima volta solo in sede di legittimità: invero, nella memoria testualmente riportata e depositata in grado di appello di tale problematica non se ne parla nei termini in cui essa è stata denunciata in questa sede.
19. In secondo luogo, perchè la suddetta questione è stata genericamente prospettata: si dà atto di una omessa comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto di fissazione del merito, ma non si specifica poi se l’allora appellante (oggi ricorrente) avesse avuto una conoscenza “aliunde” della data tanto è che all’udienza stabilita del 6.10.2014 esso era comparso ed aveva ottenuto, dall’organo giudicante, anche un termine per note.
20. In conclusione, quindi, la impugnata sentenza si è attenuta ai principi di legittimità sopra esposti, che hanno confermato peraltro la conformità di tali arresti giurisprudenziali all’art. 6 CEDU.
21. E’ vero che le regole di rito, per quanto possibile, avendo riguardo ai principi costituzionali ed Euro-unitari, non possono essere di ostacolo a raggiungere una decisione di merito, però esse sono strumentali per la tutela effettiva del diritto sostanziale.
22. L’art. 111 Cost., come inserito dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in sintonia con il “diritto ad un processo equo” prescritto e descritto proprio nell’art. 6 CEDU, enuncia che il giusto processo è regolato dalla legge; e i principi che la legge deve osservare nel regolare il processo civile sono in massima parte quelli indicati dal successivo comma 2 (cfr. Cass. n. 6439 del 2019).
23. La legge, quindi, oltre al principio del contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice imparziale, deve garantire anche quello della ragionevole durata per cui una parte che propone una impugnazione ed essersi costituita, non può poi omettere totalmente -in mancanza di una valida ragione che autorizzi una rimessione in termini- un adempimento necessario che incide, peraltro, anche sulla condotta processuale della controparte qualora, per esempio, questa decida di proporre a sua volta appello incidentale.
24. Non essendovi, pertanto, validi motivi che giustifichino un ripensamento di tale posizione -proprio perchè, nella fisiologia del meccanismo operativo della notifica del ricorso di appello e del decreto di fissazione entrano in gioco, come sopra detto, anche il principio dell’intangibilità del giudicato e quello della legittima aspettativa al consolidamento di un provvedimento definitivo, che devono bilanciarsi (senza che l’uno tiranneggi sugli altri) con quelli del giusto processo e della sua ragionevole durata- il ricorso deve essere rigettato.
25. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
26. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021
Codice Civile > Articolo 2020 - Leggi speciali | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 160 - Nullita' della notificazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 164 - Nullita' della citazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 291 - Contumacia del convenuto | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 435 - Decreto del presidente | Codice Procedura Civile