Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1503 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22368-2017 proposto da:

A.S., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrenti –

contro

– COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO (CICLT), già Compagnie des Wagons. Lits, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FARAVELLI N. 22 presso lo studio dell’avvocato VALERIA COSENTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA MARIA VALLE, GIORGIO TREGLIA;

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende;

– SERVIRAIL ITALIA S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell’avvocato VALERIA COSENTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO TREGLIA, FRANCESCA MARIA VALLE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 858/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2017 R.G.N. 10020/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 858 del 13.3.2017 la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da A.S. e da altri lavoratori litisconsorti e, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha rigettato la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con Trenitalia s.p.a., escludendo la sussistenza di un appalto illecito di manodopera intercorso con Compagnia Internazionale delle carrozze letti e del turismo s.a. (CICLT), a cui è subentrata Serviral s.r.l., per la fornitura di servizi di accoglienza e di assistenza alla clientela ai treni notte in servizio nazionale e internazionale;

2. La Corte territoriale ha rilevato, in conformità al giudice di primo grado, che ricorrevano i due requisiti tipici di un appalto genuino (esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore CICLT e assunzione del rischio di impresa) posto che i lavoratori nulla avevano allegato circa le modalità concrete con cui Trenitalia interveniva nell’organizzazione del servizio appaltato nonchè circa l’organizzazione dei mezzi, anche immateriali, che costituivano il complesso aziendale e la gestione, a proprio rischio, dell’attività d’impresa dell’appaltatore, e la documentazione prodotta dimostrava esclusivamente l’esercizio di un mero potere di coordinamento tecnico e funzionale del servizio con l’attività di impresa del committente.

3. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Le società Trenitalia s.p.a., CICLT S.A. e Serviral Italia s.r.l. in liquidazione hanno resistito con separati controricorsi; le prime due società hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti denunziano violazione degli artt. 101,112,132 c.p.c. nonchè omesso esame di una domanda (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di indicare, quale controparte chiamata in giudizio, la società Servirail Italia s.r.l. (citata, dalla sentenza, unicamente per indicare che la stessa è subentrata a CICLT S.A.), alla quale sono stati ritualmente notificati sia il ricorso introduttivo del giudizio sia l’atto di appello (come risulta dai verbali di giudizio della causa di appello, nella specie udienza del 3.11.2015), con conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia su una delle domande e omessa intestazione di una delle parti.

2. Con il secondo, terzo e quarto motivo le parti denunziano violazione degli artt. 115,116 c.p.c., della L. n. 1369 del 1960, art. 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 – 29 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale (nonchè il Tribunale), trascurato di valutare adeguatamente la prova documentale che comprovava come le uniche mansioni svolte dai lavoratori erano quelle imposte da Trenitalia, che pertanto esercitava il potere direttivo, senza alcuna assunzione di rischio di impresa da parte dell’appaltante, con conseguente violazione delle norme dettate in materia di appalto lecito ed omissione di esame di fatti decisivi.

3. Il primo motivo è inammissibile.

La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei verbali di udienza (da cui si evincerebbe “ictu oculi”, secondo la prospettazione del ricorrente, la effettuata notifica a Servirail Italia s.r.l.) nonchè della relata di notifica, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o anche di un error in procedendo è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011; da ultimo, Cass. n. 10992 del 2020).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che Servirail, subentrata a CICLT, “non è stata chiamata nel giudizio di gravame”e parte ricorrente non ha illustrato, nel contenuto minimo, di aver provveduto alla notifica richiamata, limitandosi a rilevare di aver ottenuto un rinvio, in appello, proprio al fine di consentire l’esame della regolarità della notifica del ricorso a Servirail Italia e, confermando, dunque, indirettamente, che il rilievo innanzi riportato (contenuto nella sentenza impugnata) è stato adottato dalla Corte territoriale a seguito di attenta disamina della relata di notifica.

4. Gli ulteriori motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

5. Preliminarmente, va rammentato che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all’interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonchè quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.

6. In particolare, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 – nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro – richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all’art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio d’impresa.

7. Questa Corte ha affermato (con orientamento formatosi già nella vigenza della L. n. 1369 del 1960), che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza dirette interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. n. 8643 del 2001).

8. Come già affermato da questa Corte con riguardo ai servizi di accoglienza e di assistenza alla clientela dei treni notte (cfr. Cass. n. 15557/2019 e Cass. n. 11011 del 2017), non costituisce deviazione dallo schema tipico dell’appalto genuino il fatto che siano predeterminate in modo analitico nel contratto di appalto le modalità operative del servizio, specificità certamente funzionale alla corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto, a fronte della mancata impartizione, da parte della società appaltante, di direttive sullo svolgimento del servizio se non nei limiti dell’indicazione dei nominativi dei viaggiatori e degli altri dati tecnici relativi alle prenotazione o dell’esigenza di coordinamento con il capotreno, stante l’esecuzione del servizio all’interno delle carrozze letto dei treni svolgenti servizio notturno.

9. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che ricorrevano i due requisiti tipici di un appalto genuino (esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore Servirail Italia e assunzione del rischio di impresa) ed ha escluso che Trenitalia esercitasse un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio.

10. I ricorrenti si limitano a contestare la correttezza del giudizio conclusivo concernente il capitolato tecnico operativo del contratto di appalto stipulato tra Trenitalia e Servirail Italia s.r.l. senza argomentare alcunchè in ordine ai passaggi su cui tale giudizio si fonda; la sentenza impugnata ha ritenuto che la predeterminazione delle modalità esecutive, dettagliatamente descritte nel capitolato, rispondesse all’esigenza di adeguatezza della prestazione lavorativa alle caratteristiche tecniche del particolare servizio, senza tuttavia incidere sull’autonomia dell’impresa appaltatrice quanto regolazione di turni lavorativi, delle ferie e quant’altro relativo la gestione del rapporto di lavoro, come pure non fosse escluso il potere disciplinare facente capo a Servirail Italia, mentre il coordinamento con il personale di Trenitalia era coerente con l’oggetto dell’appalto non costituiva, di per sè, un indice della natura non genuina dello stesso. Nè è stata denunciata, con riferimento al contratto di appalto, alcuna violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

11. La Corte territoriale ha esaminato tutti gli adempimenti descritti nel capitolato tecnico operativo relativi alla prestazione lavorativa demandata agli attuali ricorrenti, ritenendo che non vi fosse contestazione circa la corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle modalità di esecuzione del servizio come dettagliate nel capitolato; gli odierni ricorrenti hanno trascritto i capitoli di prova senza chiarire il carattere decisivo della prova non ammessa, con conseguente inammissibilità del motivo (cfr. Cass. n. 8204 del 2018, Cass. n. 9748 del 2010).

12. La sentenza ha, poi, rilevato che non solo era pacifica l’esistenza di un’organizzazione d’impresa in capo a Servirail Italia, ma che la circostanza concernente il pagamento in misura fissa per ciascuna carrozza notte durante l’anno implicava l’assunzione di un rischio economico, poichè l’organizzazione di persone e mezzi per garantire il servizio del singolo treno gravava proprio sull’appaltatore.

13. Infine, quanto alle denunce di vizio di motivazione contenute in tutti i motivi, va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. nn. 313, 9043 e 21486 del 2011).

14. La sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134); l’intervento di modifica, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

15. Come illustrato, nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

16. Inoltre, quando la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale sia stata confermata dalla Corte d’appello, com’è nel caso, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014), ciò che nel caso non è stato fatto.

17. In sintesi, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

18. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto – previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuna controricorrente, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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